R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Tracciabilità digitale dei rifiuti. Ulteriore aggiornamento.

Tabella scadenze RENTRI Decreto MASE n.97 del 22 settembre 2023.

Con il Decreto MASE n.97 del 22 settembre 2023, la Direzione Generale Economia Circolare “ritenuto opportuno fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste” dal regolamento DM 4 aprile 2023 n.59, ha adottato la seguente tabella scadenze RENTRI.

 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI Heading
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: Data
(art. 13, comma 1)  
  • lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a);
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
  • lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b);
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
 
  • lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c).
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
 2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
 Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) Data
(art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). A decorrere dal 13 febbraio 2025.
 3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
(art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025. A decorrere dal 13 febbraio 2025.
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025. Dalla data di iscrizione al RENTRI.
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Dalla data di iscrizione al RENTRI.
 4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale  Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
(art. 7, comma 8)
 Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c). A decorrere dal 13 febbraio 2026.

 

Maggiori informazioni riguardo la normativa sono contenuti nell'alert "R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che lo disciplina", consultabile qui

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, potete contattare i nostri professionisti della practice di diritto ambientale.

 

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