R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che lo disciplina

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE n. 59 del 4 aprile 2023, recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il Regolamento entrerà in vigore il 15 giugno 2023 e prevede che i nuovi modelli del F.I.R. (Formulario di Identificazione Rifiuto) e del registro di carico e scarico da esso previsti siano applicabili a partire dal diciottesimo mese dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 15 ottobre 2024 ed entro i 60 giorni successivi.

Sino alla medesima data continueranno ad applicarsi gli articoli 190 comma 2 e 193 commi 3-4-5 del decreto legislativo n. 152/06 e i decreti ministeriali n. 445 e n. 148 del 1° aprile 1998.

L’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.R.I. prevede le seguenti tempistiche:

  • a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18; 
  • a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 

Importante notare inoltre che:

  • a norma dell’articolo 4 comma 3 lett. b) del Regolamento R.E.N.T.R.I. si prevede che “a partire dalla data di iscrizione al RENTRI” il registro di carico e scarico dovrà essere tenuto esclusivamente “in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio”;
  • a norma dell’articolo 4 comma 3 lett. a) del Regolamento R.E.N.T.R.I. si prevede che “sino alla data di iscrizione al RENTRI” il registro di carico e scarico è tenuto “in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA”.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento relativamente, tra le altre cose e a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo spettro di applicazione della novità normativa, alle disposizioni di dettaglio con riferimento alla compilazione e vidimazione del F.I.R., nonché alla tenuta, compilazione e vidimazione del registro di carico e scarico rifiuti, potete contattare i nostri professionisti del team di diritto ambientale.

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