Banca d’Italia: nuovo provvedimento sugli strumenti di pagamento a spendibilità limitata

Il Provvedimento Banca d’Italia 5 aprile 2022

In attuazione e recepimento delle “Linee Guida sull'applicazione dell'“esclusione” di cui all'articolo 3(k) della PSD2” (“Linee Guida”), sui relativi obblighi di notifica di cui all'articolo 37 della Direttiva (UE) 2015/2366 (“PSD2”) e sul significato dei considerando 13 e 14 della PSD2, emanate lo scorso 24 febbraio dall'Autorità Bancaria Europea (“EBA”), il 14 aprile 2022 è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana il Provvedimento della Banca d’Italia 5 aprile 2022 (“Provvedimento”) riguardante le notifiche dovute – tra gli altri – dai soggetti che emettono strumenti cd. “a spendibilità limitata”, che modifica il Provvedimento dell’11 ottobre 2018 di attuazione del Titolo II del D.lgs. n. 11 del 2010.

In particolare, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo ai destinatari del Provvedimento, è stato eliminato l’obbligo, finora previsto, di effettuare una comunicazione annuale

Continua invece a sussistere l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia eventuali cambiamenti rispetto alle informazioni già rese e resta ferma la possibilità, per la stessa Banca d’Italia, di richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario.

Con esclusivo riferimento ai soggetti che già emettono strumenti cd. “a spendibilità limitata”, si segnala che la Banca d’Italia dovrà effettuare una nuova valutazione di tutti gli strumenti ad essa già notificati.

A tal fine, gli emittenti già iscritti nella apposita appendice dell’Albo degli istituti di pagamento dovranno inviare alla Banca d’Italia una specifica comunicazione che illustri nuovamente l’operatività posta in essere e la sua riconducibilità al perimetro di esclusione in parola. 

Tale notifica potrà essere inviata nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 1° settembre 2022 avvalendosi del modello utilizzato in sede di prima comunicazione e non dovrà essere corredata da certificazioni. Salvo diversa comunicazione da parte della Banca d’Italia, tali emittenti continueranno ad essere iscritti nel citato albo.

Linee Guida sull’esclusione dall’applicazione della PSD2 per i servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato

Le Linee Guida sono volte a chiarire una serie di aspetti relativi alle modalità di valutazione, da parte delle autorità nazionali, dei beni e servizi qualificabili come “limitati” e pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della PSD2 ai sensi dell’articolo 3(k) della medesima direttiva.

Gli strumenti di pagamento che potrebbero beneficiare di questa esclusione includono carte di credito, carte carburante, carte di trasporto pubblico e buoni pasto.

Le Linee Guida introducono inoltre disposizioni, criteri e indicatori, volti a garantire che gli strumenti di pagamento che possono beneficiare dell'esclusione siano utilizzati in modo limitato, riducendo così i potenziali rischi che possono sorgere per gli utenti di tali strumenti. 

La modifica più sostanziale che è stata introdotta riguarda la valutazione della connessione funzionale tra beni e servizi, che adesso si basa su una categoria specifica di beni e servizi con uno scopo comune, come identificata dall'emittente dello strumento escluso, piuttosto che su un bene o servizio principale come proposto nel documento di consultazione alle Linee Guida.

Infine, al fine di garantire la trasparenza sulla fornitura di servizi esclusi, le Linee Guida forniscono chiarezza sul calcolo delle soglie del valore delle operazioni di pagamento, sulla presentazione delle relative notifiche alle autorità nazionali competenti e sulle informazioni da includere nella descrizione dell'attività esclusa nei registri nazionali e dell'EBA.  

Le Linee Guida si applicano a partire dal 1° giugno 2022 con un ulteriore periodo transitorio di 3 mesi per gli emittenti che già beneficiano dell'esclusione affinché presentino una nuova notifica all'autorità competente dello Stato membro (entro il 1° settembre 2022 – v. supra).

Le principali novità delle Linee Guida

Come noto, l'articolo 3(k) della PSD2 disciplina tre esclusioni dall’ambito di applicazione della medesima:

servizi basati su strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in modo limitato, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;
  • strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;
  • strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente”.
 
Al riguardo, tra i chiarimenti maggiormente significativi forniti dall’EBA vi è la precisazione che tali esclusioni non possono essere applicate congiuntamente, determinando la necessità per il fornitore di servizi di decidere quale esclusione ai sensi dell'articolo 3(k) PSD2 sia quella principale.
 
Considerazioni non dissimili sono state formulate con riguardo all’impossibilità di combinare l’esclusione dalla reta limitata con un'altra esclusione prevista dalla PSD2.
 
Inoltre, viene previsto che l'emittente dello specifico strumento di pagamento possa essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello della giurisdizione in cui vengono forniti i servizi, e quindi in una giurisdizione diversa da quella in cui viene effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 37(2) della PSD2.
 
Con particolare riferimento all’esclusione ai sensi dell'articolo 3(k)(i) della PSD2 le novità più significative risultano, da un lato, la limitazione di tale esclusione ai soli strumenti di pagamento che permettono al titolare di acquistare beni o servizi nei locali fisici dell'emittente (e non anche nei negozi online) e, dall’altro, la delimitazione della rete limitata di fornitori di servizi ai soli negozi fisici, online o in una combinazione di negozi fisici e online nonché la definizione dei criteri che le autorità nazionali debbono tenere in considerazione ai fini dell’applicazione di tale esclusione.
 
Per quanto concerne, invece, l’esclusione ai sensi dell'articolo 3(k)(ii) della PSD2 ovvero degli strumenti che possono essere utilizzati esclusivamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi, la principale novità risulta la definizione di precisi criteri che le autorità sono tenute a prendere in considerazione per l’applicazione di tale esclusione.
 
A tal riguardo l’EBA precisa che detti criteri debbano essere considerati in un modo restrittivo affinché non sia consentito ad uno strumento di pagamento a spendibilità limitata di “svilupparsi” in uno strumento di pagamento a spendibilità generalizzata. 
 
Infine, l’EBA si sofferma sugli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 37(2) della PSD2.
 
Lo scopo principale di questo procedimento è di permettere alle Autorità competenti di valutare se gli strumenti in questione possono effettivamente beneficiare delle summenzionate esclusioni.
 
A questo proposito, è stato innanzitutto confermato che la notifica ai sensi dell'articolo 37(2) della PSD2 deve essere presentata dall'emittente all'Autorità competente di ogni Stato membro in cui si trovano gli utenti dello strumento di pagamento. Ciò significa che le esenzioni dettate dalla PSD2 non godono di alcun “regime di passaporto” e che gli emittenti dovranno presentare una notifica specifica e diversa in ogni mercato in cui operano.
 
Ciò detto, una novità (anche a livello interpretativo) riguarda la soglia di rilevanza di 1 milione di Euro, superata la quale scatta l'obbligo di notifica all'Autorità competente. In sede di prima applicazione delle disposizioni della PSD2 c’è stata, infatti, molta incertezza su come applicare questa soglia.
 
La Banca d'Italia – ad esempio – aveva finora ritenuto che, ai fini del calcolo della soglia, gli emittenti dovessero fare riferimento ai volumi complessivi generati dal singolo strumento nei vari paesi in cui operano.
 
Ora, invece, le Linee Guida chiariscono che la notifica deve essere presentata dall'emittente all'Autorità competente di uno Stato membro quando (e se) tale soglia viene superata in tale particolare Stato membro
 
Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione.

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