Ritenuta su dividendi e Sicav lussemburghesi: riconosciuta la disparità di trattamento

Le Sicav lussemburghesi, rientranti nella più ampia categoria degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti e regolamentati in conformità alla Direttiva 2009/65/CE (“OICVM”), sottoposte a forme di vigilanza prudenziale nel proprio Stato di residenza, avrebbero avuto il diritto di beneficiare dell’esenzione fiscale sui dividendi distribuiti da società italiane, in quanto assimilabili ai fini fiscali agli OICVM residenti in Italia.

Di conseguenza, gli OICVM non residenti che hanno visto assoggettare a tassazione con aliquota piena del 26% (a partire dal 2014) i dividendi distribuiti da società residenti hanno il diritto di richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte applicate e subite con effetto retroattivo, per le annualità per le quali non sia già scaduto il termine per la presentazione della relativa istanza. 

È questa la decisione a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara con sentenza n. 49 del 7 febbraio 2022, la quale ha riconosciuto il diritto della Sicav lussemburghese armonizzata al rimborso delle ritenute subite all’atto della distribuzione di dividendi di fonte italiana, in quanto altrimenti operando, sussisterebbe una disparità di trattamento tra i soggetti residenti sul territorio italiano e quelli non residenti. 

Al riguardo, l’art. 73 del D. Lgs. 917/1986, al comma 5 quinquies prevede che gli OICVM residenti in Italia sono esenti dall'imposta sul reddito delle Società (IRES), a condizione che gli stessi siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, essi beneficiano dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte al momento della percezione dei dividendi. Le Sicav lussemburghesi armonizzate non si differenziano dagli OICVM italiani sotto il profilo societario e sostanziale, trattandosi di organismi di investimento sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte delle autorità del proprio Stato. 

Tuttavia, prima delle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 631 e 633 della legge 178/2020), esse non godevano della medesima esenzione e come tali, erano soggette ad imposizione, mediante ritenuta. 

Detta disparità di trattamento è stata di recente rimossa dal legislatore nazionale, introducendo l’esenzione della ritenuta sui dividendi di fonte italiana, a determinate condizioni, anche agli OICVM non residenti, rispondendo quindi all’indagine investigativa (EU Pilot8105/15/TAXU) avviata proprio al fine di sollecitare l’Italia allo spontaneo adeguamento della normativa interna. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha ritenuto che detta disparità di trattamento dovesse essere riconosciuta anche per le annualità precedenti l’introduzione della suddetta normativa, quindi con effetto retroattivo, dando atto di come la discriminazione si sia posta in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 63 del Trattato UE e con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del Trattato UE. In particolare, è stato ribadito che l’applicazione della ritenuta alla fonte ai dividendi percepiti dalle Sicav armonizzate non residenti ha generato una restrizione al movimento dei capitali, dissuadendo i non residenti dall'effettuare investimenti in Italia. Detto principio, seppur declinato per gli OICVM costituiti nell’Unione Europea, può essere esteso anche ad altre entità estere residenti in stati non appartenenti all’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha, infatti, più volte stabilito che la libera circolazione di capitali rientra tra le libertà fondamentali non limitate ai soggetti residenti nell’Unione Europea (da ultimo, vedi C480/19).

OICVM non residenti (in particolare se costituiti nell’Unione Europea) sono, pertanto, legittimati a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte applicate su dividendi distribuiti da società italiane, nei 48 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di rimborso alle autorità fiscali competenti. In caso di diniego tacito o espresso, sarà possibile attivare il contenzioso tributario per ottenere una pronuncia giudiziale.

 

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