Decreto "Cura Italia" (COVID-19): le novità per il sistema bancario

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia", il "Decreto"), entrato in vigore il 17 marzo 2020, si occupa di molteplici aspetti giuridici connessi all'epidemia da COVID-19, per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria il 31 gennaio 2020, perdurante fino al 31 luglio 2020 salvo proroghe.

Le disposizioni recate dal Decreto vanno, in particolare, ad aggiungersi alle altre previsioni già contenute nei precedenti atti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si richiama, ad esempio, l’ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020, mediante la quale è stata accordata la possibilità ai clienti di banche o intermediari finanziari residenti in alcuni Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria di chiedere la c.d. sospensione delle rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale, ovvero il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il quale ha disposto, per i soggetti residenti in taluni Comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Tanto premesso, segnaliamo di seguito le previsioni del Decreto che appaiono più rilevanti per il settore bancario e finanziario.

L'art. 49 «Fondo centrale di garanzia PMI» introduce significative innovazioni sul Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, si tratta di una disposizione che mira ad ampliare tale garanzia. I principali profili possono così riassumersi:

  • la garanzia è gratuita;
  • possono accedere alla garanzia i finanziamenti conseguenti a rinegoziazioni;
  • la durata della garanzia si estende in caso di sospensione del pagamento di rate di ammortamento (o anche solo della quota di capitale) di finanziamenti;
  • l'accesso alla garanzia è semplificato (sono escluse le sole imprese con posizioni in sofferenza o inadempienze probabili);
  • sono ammessi alla garanzia nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza;
  • la possibilità, entro certi limiti, di cumulare la garanzia del Fondo con altre garanzie sui finanziamenti relativi ad operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari;
  • sono ammessi alla garanzia i portafogli di minibond ed i portafogli di finanziamenti,
  • possono accedere alla garanzia anche gli operatori di microcredito (purché piccole e medie imprese), la concessione di finanziamenti dei quali è aumentata ad euro 40.000 euro.

Con un decreto ministeriale, infine, saranno regolate altre misure di sostegno finanziario per le imprese, con riguardo anche a finanziamenti a tasso agevolato nonché alla garanzia a beneficio di banche ed intermediari per i nuovi finanziamenti alle imprese.

L'art. 51 «Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB» introduce la deducibilità dei contributi e delle somme che sono corrisposte dai confidi all'Organismo che gestisce l'elenco confidi, estendendo a questo (ed a quello sul microcredito) la disciplina sulla autonomia finanziaria prevista per l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'art. 54 «Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini precisa che, nei mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo solidarietà Mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparrini) interviene per il pagamento, in misura pari al 50%, degli interessi compensativi sorti durante il periodo di sospensione.

Inoltre, l'accesso al Fondo è:

  • ampliato, essendo ammessi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che dimostrino, mediante autocertificazione, di aver subito (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data) un calo di fatturato della propria attività superiore al 33% dell'ultimo trimestre 2019 causato dall'emergenza;
  • semplificato, non essendo richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'art. 56 «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19» introduce alcune misure di sostegno a beneficio imprese, con sede in Italia, qualificate come "micro", "piccole" e "medie" ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, le quali, al 17 marzo 2020, non presentino debiti "deteriorati" assunti verso banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.

In particolare, a fronte della positiva sussistenza delle condizioni sopra richiamate, le imprese richiedenti possono beneficiare delle seguenti misure di sostengo:

  • l'inefficacia (temporalmente limitata allo stato di emergenza) della revoca (totale o parziale) dell'importo accordato (indipendentemente dall'utilizzo) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 (o, se successivi, al 17 marzo 2020);
  • la proroga, al 30 settembre 2020 e senza formalità e modificazioni, di contratti che titolano prestiti non rateali;
  • la sospensione del pagamento delle rate e canoni di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30 settembre 2020. Il conseguente piano di rimborso di rate e canoni sospesi deve essere dilazionato senza che siano determinati nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

L'accesso alle misure di sostegno richiede la comunicazione da parte dell'impresa in cui quest'ultima autocertifica di aver subito temporanee carenze di liquidità in conseguenza dell'epidemia.

Per gli importi connessi alle misure di sostegno è ammesso, in via telematica e senza valutazione, l'accesso al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attivandosi una garanzia gratuita e sussidiaria.

L'art. 59 «Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19» amplia l'operatività di SACE S.p.A. ammettendo alla copertura assicurativa le banche nazionali, estere, operatori finanziari italiani od esteri rispetto a finanziamenti verso fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza, comprendendo attività connesse e strumentali.

L'art. 78 «Misure in favore del settore agricolo e della pesca» stabilisce l'istituzione di un fondo per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari connessi all'attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare i danni diretti ed indiretti causati dall'emergenza, assicurando la continuità aziendale.

 

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione.

 

 

 

 

Ultimi approfondimenti

Ulteriori approfondimenti

La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione europea

apr 23 2024

Leggi tutto

Newsletter Real Estate

apr 22 2024

Leggi tutto

Piattaforme per il contatto medico-paziente e trattamento dei dati personali: le indicazioni del Garante

apr 08 2024

Leggi tutto