Aiuti di Stato & Banche: il Tribunale dell’UE si pronuncia sul caso Banca Tercas

La morale del caso Tercas: non costituisce aiuto di Stato salvare una banca con il Fondo Interbancario!

Il contestato intervento del Fondo

Nel luglio 2014, il Fondo interbancario di tutela dei depositi (“FITD”) è intervenuto con oltre €300 milioni per coprire le perdite della Cassa di risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (“Tercas”), già in amministrazione straordinaria, e supportarne il passaggio alla Banca Popolare di Bari (“BPB”), che aveva subordinato la sottoscrizione dell’aumento di capitale all’intervento del FITD. 

Le valutazioni della Commissione europea

Nel successivo mese di febbraio 2015, la Commissione ha avviato un'istruttoria per verificare la compatibilità dell'intervento di FITD con le regole europee in materia di aiuti di Stato.

In data 23.12.2015, la Commissione europea ha concluso che l’intervento in questione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e ne ha disposto il recupero da parte delle autorità italiane.

Nelle sue valutazioni, la Commissione ha considerato i seguenti argomenti: a) risorse pubbliche e imputabilità allo Stato dell’intervento; b) pubblico mandato dei sistemi di garanzia dei depositi; e c) controllo pubblico della Banca d’Italia. 

Con riguardo al tema dell’imputabilità delle risorse impiegate allo Stato, la Commissione ha ritenuto che “[i]l mero fatto che tali risorse siano in parte finanziate da contributi privati non è sufficiente per escludere il carattere pubblico di tali risorse, poiché il fattore rilevante non è l’origine diretta delle risorse, ma il grado di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure e delle loro modalità di finanziamento”. A dire dell'esecutivo europeo, le autorità pubbliche italiane mantenevano la facoltà di avviare la procedura per la concessione dell'intervento di sostegno: nella prospettazione della Commissione, la presenza di rappresentanti di BankItalia in tutte le riunioni decisionali relative alla concessione delle misure di sostegno da parte del FITD confermava l'influenza determinante del pubblico.

Con riferimento al pubblico mandato del FITD, dopo aver rammentato che i fondi di garanzia-depositi sono alimentati dalla contribuzione obbligatoria delle banche consorziate, la Commissione ha ritenuto essere “altamente probabile che i sistemi di garanzia dei depositi concedano aiuti di Stato quando intervengono al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio, dato che agiscono in virtù di un pubblico mandato dello Stato membro e rimangono sotto il controllo dell’autorità pubblica”.

Con riguardo al controllo pubblico, lo Stato italiano, muovendo dalla funzione di indirizzo e controllo in capo alla Banca d’Italia, avrebbe esercitato un’influenza determinante nell’intervento del FITD a sostegno di Tercas.

La sentenza del Tribunale UE

Contro la decisione della Commissione europea hanno presentato distinti ricorsi, poi riuniti, lo Stato italiano (causa T 98/16), BPB (causa T 196/16) e FITD (causa T 198/16).

Secondo le argomentazioni del Tribunale UE, gli interventi di sostegno del FITD mirano principalmente a perseguire gli interessi privati delle banche che ne sono membri e non costituiscono attuazione di un mandato pubblico conferito dalla normativa italiana. 

In primo luogo, il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del suo statuto, "per conto e nell’interesse delle consorziate". Inoltre, i suoi organi direttivi, ossia il comitato di gestione e il consiglio, sono eletti dall’assemblea generale del FITD e sono, come l’assemblea generale, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. Non sussiste, dunque, secondo il giudice, nessun elemento di natura organica che leghi il FITD alle autorità pubbliche italiane.

In secondo luogo, il mandato pubblico conferito al FITD dalla legge italiana è limitato al rimborso dei correntisti entro il limite di €100.000,00, quando un istituto di credito membro di tale consorzio è assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa (v. art. 96bis, TUB). Al di fuori di tale ipotesi, come nel caso di specie, il FITD non agisce, secondo la sentenza, in esecuzione di una finalità pubblica imposta dalla normativa italiana.

In terzo luogo, gli interventi di sostegno mirano innanzitutto a evitare le conseguenze economiche, più onerose per le banche, di un rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa. Infatti, stando all’art. 29, comma 1, dello statuto del FITD, gli interventi di sostegno sono subordinati a due condizioni cumulative: (i) concrete prospettive di risanamento della banca in difficoltà; (ii) gli interventi di sostegno devono risolversi in un esborso finanziario meno oneroso rispetto al rimborso dei depositanti. Secondo la corte, imponendo tale ultima condizione, lo statuto del FITD privilegia gli interessi privati delle banche consorziate rispetto ad ogni altra considerazione legata alla tutela del risparmio e, quindi, al perseguimento di un supposto mandato pubblico.

Con riguardo al tema dell'autonomia, il Tribunale UE segnala che la Banca d'Italia non può in alcun modo obbligare il FITD a intervenire a sostegno di una banca in difficoltà. Secondo il giudice, la Commissione non ha provato: (i) che la presenza, anche solo in veste di osservatori, di delegati della Banca d’Italia alle riunioni degli organi direttivi del FITD consente di influenzare le decisioni del FITD; (ii) né che la Banca d’Italia ha influenzato la negoziazione tra, da un lato, il FITD e, dall’altro, BPB e il commissario straordinario di Tercas.

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