Spunti di riflessioni: Jobs Act Lavoratori Autonomi

Sono in vigore da qualche mese le novità legislative introdotte dalla legge 81/2017 a tutela del lavoro autonomo.  Le aziende che si avvalgono della collaborazione di professionisti non legati da rapporti di lavoro subordinato devono tenerne conto sia nella predisposizione dei nuovi contratti, sia nella gestione dei rapporti già in essere: le nuove disposizioni si applicano anche rispetto ai contratti in essere con effetto per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina

Quali le novità?

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

Colmando il vuoto normativo, la neo-introdotta disciplina introduce novità di rilievo in materia di invenzioni e apporti originali realizzati dal lavoratore autonomo.

In particolare, la legge stabilisce che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali e alle invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto spetta al lavoratore autonomo. La norma prevede un'unica eccezione alla regola, ossia l'ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca l'oggetto del contratto e sia a tale scopo compensata.

Clausole e condotte abusive

Altra nota di rilievo è rappresentata dalla introduzione di una categoria di clausole che la legge considera abusive (e dunque prive di effetto). Si tratta di clausole tutt'altro che infrequenti nella prassi contrattuale: clausole che attribuiscono all'azienda committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, previsioni che consentono alla società di recedere senza congruo preavviso, clausole che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni. E' -infine- abusivo il rifiuto dell'azienda di stipulare il contratto in forma scritta. In tutte le ipotesi sopra indicate, la legge prevede che il lavoratore autonomo abbia diritto al risarcimento dei danni.

Non solo; la nuova legge estende espressamente l'applicabilità dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica, ai rapporti in questione.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

Si segnala infine che la gravidanza, la malattia e l'infortunio del lavoratore autonomo che presta la propria attività in via continuativa in favore dell'azienda non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro. L'esecuzione del rapporto, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse dell'azienda.

Quali i rischi?

Si tratta di una novità che ha un forte impatto rispetto a tutte le società per cui creatività e ricerca rappresentano un key asset (si pensi, ad esempio, al settore luxury & fashion, agli enti di ricerca e al mondo della creazione pubblicitaria).

I rischi sono molteplici: dal diritto del lavoratore autonomo di domandare il risarcimento del danno, alla inefficacia di clausole contrattuali e, soprattutto, la dispersione dei diritti di proprietà intellettuale.

Quali i rimedi?

Occorre valutare attentamente la disciplina contrattuale (anche rispetto agli accordi sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa) al fine di tutelare al meglio, nel perimetro tracciato dalla nuova legge, gli interessi della società, rispetto allo sfruttamento dei risultati generati nell'esecuzione dell'attività commissionata al lavoratore autonomo. Occorre altresì valutare, caso per caso, la sussistenza degli estremi di un rapporto di dipendenza economica e di clausole considerate abusive dal legislatore.

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