Claim ingannevoli – decettività dei messaggi pubblicitari contenenti vanti salutistici e pregiudizio al consumatore

L'AGCM con provvedimento del 22 marzo 2017, emesso nell'ambito del procedimento PS10606, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € all'impresa ACQUA & FARMA per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, comma 1, lettere d) e s), del Codice del Consumo, consistente nella fuorviante rappresentazione, perlopiù nei claims pubblicati online, di alcune particolari caratteristiche dei dispositivi commercializzati, che consentirebbero all'acqua di assumere particolari qualità ed apportare così benefici per la salute.

È stato, infatti, ritenuto che i vanti salutistici contenuti nei messaggi oggetto di valutazione enfatizzano in maniera decettiva le proprietà del prodotto, inducendo i consumatori a ritenere che l’assunzione dell’acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di prevenire malattie estremamente gravi (ad es. diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori), mentre, in realtà, non hanno alcun fondamento scientifico ed attribuiscono falsamente all'acqua caratteristiche che non le sono proprie e che non possono essere vantate, con conseguente violazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006. Inoltre, tali indicazioni sulla salute non scientificamente validate sono state ritenute idonee a indurre in errore i consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico nonché suscettibili di violare gli obblighi di diligenza in capo al professionista, dal momento che quest'ultimo è vincolato, secondo il Regolamento n. 1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese nella presentazione e pubblicità del prodotto. L'ingannevolezza si riscontra altresì nel richiamo effettuato alla normativa di settore e all’esposizione, all'interno dei claims pubblicati online, dei loghi del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità – che potrebbero indurre il consumatore a ritenere il prodotto sottoposto a una preventiva verifica e/o certificazione da parte di istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza e al controllo in materia di sicurezza sanitaria, ingenerando così il falso convincimento che i dispositivi in questione siano caratterizzati da un'assoluta affidabilità in termini di risultati e di sicurezza.

L'articolo fa parte della newsletter Flash Food di giugno 2017.

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