Commissioni sui pagamenti elettronici e credito di imposta: Provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 2020 (pubblicato l'11 maggio 2020)

Nell'ambito della c.d. Legge di Bilancio 2020, il Governo ha introdotto misure volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante. 

In particolare, il D.L. 124/2019 (il "Decreto Fiscale"), come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, dispone all'articolo 22 che gli esercenti attività d'impresa, arte e professioni con ricavi non superiori a 400.000 Euro possano godere di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari per l'accettazione delle transazioni di pagamento elettroniche effettuate a partire dal 1° luglio 2020

La norma del Decreto Fiscale necessitava di due provvedimenti attuativi: uno, della Banca d'Italia, l'altro, dell'Agenzia delle Entrate. 

Con Provvedimento del 29 aprile 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-29-aprile-2020), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione – a carico dei prestatori di servizi di pagamento – dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante a ciascun esercente.

Con Provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 2020 (il "Provvedimento della Banca d'Italia"), invece, sono state individuate le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento (acquirer) devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte

In particolare merita evidenziare che, ai fini della detraibilità delle commissioni rileva l’accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento irlandese e spesa dal consumatore finale (carte consumer) presso un esercente italiano. 

Quanto al regime commissionale astrattamente detraibile rilevano le commissioni corrisposte agli acquirer i) in valore percentuale rispetto al transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale), ii) in valore percentuale rispetto al transatto, nonché l'importo dovuto per il canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione, ed anche iii) quelle determinate “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico (da considerarsi "commissione") in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.

Quanto ai soggetti destinatari del Provvedimento della Banca d'Italia e del conseguente obbligo di comunicazione, questi sono individuati in tutti i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente al fine di abilitarlo all’accettazione di uno strumento di pagamento elettronico.

Il predetto convenzionamento non riguarda, tuttavia, soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende anche tutte le ipotesi in cui il soggetto convenzionatore offre all’esercente servizi a valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici: ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell’esercente, dal soggetto convenzionatore, applicazioni (app) in grado di consentire il colloquio tra l’esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali, c.d. QR code (quick response code), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all’esercente e/o al pagatore. 

In virtù, dunque, di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia, i menzionati prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a trasmettere agli esercenti, entro il 20° giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento, ove per tale si intende il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento, talune specifiche informazioni relative alle transazioni effettuate e alle commissioni corrisposte nel medesimo periodo di riferimento.

In tali informazioni sono altresì da includere le commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che è in genere quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni (ovverosia il periodo di riferimento). Nei modelli che prevedono l’accredito delle somme spettanti all’esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni, quest'ultime devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i professionisti indicati di seguito sono a Vostra completa disposizione.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina dedicata ai servizi di pagamento cliccando qui.

Ultimi approfondimenti

Ulteriori approfondimenti

La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione europea

apr 23 2024

Leggi tutto

Newsletter Real Estate

apr 22 2024

Leggi tutto

Piattaforme per il contatto medico-paziente e trattamento dei dati personali: le indicazioni del Garante

apr 08 2024

Leggi tutto