Italia – Etichettatura dei prodotti alimentari: impatto del nuovo Regolamento UE sull'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla recente normativa italiana

L'etichettatura alimentare rappresenta un tema di particolare attualità per gli operatori commerciali del settore, specialmente nell'ambito dell'Unione Europea, la quale costituisce uno dei principali mercati a livello mondiale per il settore food and beverage.

L'interesse su tale tema emerge dall'armonizzazione della disciplina a livello europeo operata dal Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori.

Il Regolamento UE n. 1169 stabilisce i principi generali che dovranno essere attuati e specificati dalle varie legislazioni nazionali.

Uno degli aspetti da affrontare con la nuova legislazione è la disposizione dell'Art. 26.3 del Regolamento, che stabilisce che il luogo di origine dell'ingrediente primario di un alimento dovrà essere indicato sull'etichetta nel caso in cui esso sia diverso dal paese di origine dello stesso; le modalità di etichettatura saranno tuttavia demandate alla legislazione attuativa che dovrà essere adottata entro il 13 dicembre 2013.

In attesa dell'attuazione della legislazione UE, l'Italia ha presentato ed approvato diversi decreti legislativi che specificano le modalità di indicazione nell'etichetta alimentare del luogo di provenienza di ingredienti primari quali latte (decreto legislativo del 9 dicembre 2016), riso e pasta (decreti legislativi del 26 luglio 2017).

I decreti sono stati messi in atto in Italia, sebbene in via sperimentale, in quanto le principali disposizioni verranno sostituite ed abrogate non appena la Commissione UE emetterà le disposizioni attuative come previsto dal  Regolamento 1169/2011 (Art. 26, paragrafo 8).

La Commissione UE ha recentemente predisposto una bozza di regolamento  sulla normativa di attuazione che regola l'indicazione di provenienza dell'ingrediente primario nelle etichette alimentari (che si può leggere qui), sottoponendolo a consultazione pubblica. L'applicazione del relativo Regolamento finale è prevista per il 1 aprile 2019.

La proposta di Regolamento è in linea con le disposizioni dei decreti italiani emessi e stabilisce l'obbligatorietà di indicare il luogo di origine dell'ingrediente primario di un alimento, laddove esso sia diverso dal luogo di provenienza del prodotto finito (es. sarà necessario indicare che il grano utilizzato per la preparazione di pasta prodotta in Italia proviene, ad esempio, da un paese extra UE).

Tuttavia la proposta di Regolamento, a differenza dei decreti italiani, esclude specificamente dal proprio ambito di applicazione:

  1. Alimenti designati e protetti da Indicazione Geografica, e
  2. Alimenti distinti da marchi registrati in UE come previsto della Direttiva 2015/2436 nei quali si fa riferimento alla provenienza geografica/origine (es. che reca una bandiera italiana o con nomi Italian-sounding, etc.).

La seconda eccezione di cui sopra, relativa ai marchi registrati che includono l'origine geografica di un alimento, ha destato non poche critiche in Italia. In particolare, è stato evidenziato che marchi di fabbrica registrati con nomi Italian-sounding ingannevoli (o marchi che comunque fanno riferimento all'Italia) o prodotti alimentari il cui ingrediente primario non proviene di fatto dall'Italia (o nemmeno dall'UE) potrebbero indurre in errore il consumatore in merito all'origine (e alla qualità) del prodotto.

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