Allevamento e uso di insetti per la produzione di mangimi: novità a livello europeo e nazionale

Negli ultimi anni, l'aumento della popolazione mondiale, l'urbanizzazione e la modifica delle abitudini alimentari dovuta a una maggiore disponibilità di cibo hanno determinato un significativo incremento della domanda di proteine animali.

Questo ha determinato un crescente interesse verso l'allevamento d'insetti quale nuova fonte proteica nei mangimi destinati agli animali da allevamento. Rispetto agli allevamenti tradizionali, non solo la produzione d'insetti richiede minori quantità di acqua e suolo, ma produce una quantità significatamene inferiore anche di gas serra. Gli insetti, inoltre, hanno un alto coefficiente di conversione alimentare e possono essere allevati con rifiuti organici, stante la loro capacità di convertire gli scarti alimentari in proteine di ottima qualità.

In Europa, gli insetti sono contemplati tra le materie prime per mangimi a norma del Reg. 68/2013/EU. In forza di questo Regolamento, possono essere utilizzati come materia prima per mangimi gli insetti non appartenenti a specie patogene per uomo, animali e piante che rispettino altresì i criteri microbiologici e i limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili previste dalla normativa comunitaria per le materie prime per mangimi.

A una diversa disciplina sono, invece, soggette le proteine animali trasformate (PAT) derivanti dagli insetti, il cui utilizzo è attualmente ammesso solo per l'alimentazione degli animali da compagnia, degli animali diversi da quelli di allevamento e degli animali da pelliccia. La ragione di questa restrizione deve andare a ricercarsi nel rischio che le PAT derivanti dagli insetti, analogamente a quelle derivanti da altri animali, possano costituire un veicolo di diffusione dei prioni causa dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Le Novità a Livello Europeo

Il 24 maggio 2017, la Commissione europea ha pubblicato il Reg. 2017/893/UE, volto a modificare gli allegati I e IV del Reg. 999/2001/CE e gli allegati X e XV del Reg. 142/2011/UE al fine di ammettere l'utilizzo delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura.

Il regolamento introduce in primo luogo la nozione d'insetti d'allevamento. Si tratta delle specie d'insetti individuate all'interno dell'Allegato II, che possono essere utilizzate per la produzione di PAT. Le specie incluse all'interno dell'allegato sono le seguenti: i) mosca soldato nera (Hermetia illucens) e mosca domestica (Musca domestica) ii) tenebrone (Alphitobius diaperinus) e tenebrone mugnaio (Tenebrio molitor); iii) grillo (Gryllodes sigillatus), grillo domestico (Acheta domesticus) e grillo silente (Gryllus Assimilis). L'inclusione degli insetti nella categoria degli animali da allevamento comporta che le materie prime utilizzate come substrato per la loro alimentazione siano soggette alle medesime restrizioni previste per gli animali d'allevamento. Gli insetti, pertanto, non possono essere alimentati con feci, urine e rifiuti solidi urbani.

Le proteine animali derivanti dagli insetti e destinate agli animali d'acquacoltura devono essere prodotte all'interno d'impianti di trasformazione approvati ai sensi dell'Art. 24 del Reg. 1069/2009/CE sui sottoprodotti di origine animale che siano dedicati esclusivamente alla produzione di prodotti derivanti dagli insetti d'allevamento. Inoltre, devono essere prodotti in conformità ai requisiti previsti dall'allegato X, capitolo II, sez. I. del Reg. 142/2011/UE e devono appartenere alle specie sopra descritte.

La bozza di regolamento detta, altresì, disposizioni specifiche relativamente alla conservazione e al trasporto delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti, che non possono essere conservate in contenitori e trasportate su veicoli utilizzati per la conservazione ed il trasporto di mangimi diversi da quelli destinati agli animali d'acquacoltura.

Quanto, infine, all'etichettatura delle PAT derivanti da insetti e dei mangimi composti che le contengono, è previsto che le stesse siano adeguatamente etichettate in modo da indicare la possibilità di utilizzarle solo per l'alimentazione di animali d'acquacoltura e da pelliccia.

Il regolamento diverrà applicabile dal primo luglio 2017.

Le novità a livello italiano

Il 5 maggio 2017, il Ministero della Salute ha pubblicato una nota recante disposizioni sull'allevamento e uso d'insetti per la produzione di mangimi. La nota, oltre a ricostruire il quadro normativo attualmente applicabile all'allevamento e uso di insetti in mangimistica e le novità introdotte dalla bozza di regolamento sopra descritta, fornisce interessanti chiarimenti sull'utilizzo degli alimenti vivi e trattati.

In particolare, la nota chiarisce come – fermi i divieti sopra esposti con riguardo all'utilizzo di PAT derivanti dagli insetti – debba ritenersi ammissibile sul territorio nazionale l'utilizzo di insetti vivi per l'alimentazione di animali da compagnia o di animali non allevati per la produzione di alimenti, quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari (usi tecnici).

Quanto agli insetti trattati, diversi dalle PAT (ad es. gli insetti essiccati), l'utilizzo degli stessi deve ritenersi ammissibile per l'alimentazione animale e per gli usi tecnici, sebbene il trattamento debba essere, in ogni caso, soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente che garantisca l'assenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

La nota specifica, inoltre, che gli operatori che allevano insetti sono operatori del settore dei mangimi, che ricadono nell'obbligo di registrazione di cui all'Art. 9 del Regolamento 183/2005/CE per le attività di cui all'art. 5 comma 1.

L'articolo fa parte della newsletter Flash Food di giugno 2017.

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