Bird & Bird con il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena nei contenziosi amministrativi sulle etichette

Con un team composto dal partner Simone Cadeddu e dal senior associate Jacopo Nardelli, Bird & Bird ha assistito il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena nel contenzioso avviato da due società produttrici di Aceto Balsamico di Modena I.G.P. contro la decisione con cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali aveva vietato di indicare la percentuale di mosto utilizzata durante la fase produzione nelle etichette delle bottiglie contenenti l’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. e messe sul mercato. In particolare, le due società avevano impostato le etichette delle loro bottiglie mettendo ben in evidenza la diversa percentuale di mosto utilizzata nelle loro preparazioni, con l’intento di trasmettere al consumatore il messaggio per cui ad una maggiore percentuale di mosto corrisponderebbe un maggior pregio del prodotto. 

Prima il T.A.R. Lazio – Roma (sentenza n. 3196 dell’11 marzo 2020) e poi il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 5277 del 12 luglio 2021) hanno confermato i provvedimenti del Ministero e hanno riconosciuto che – come sostenuto da tempo dal Consorzio – l’art. 8, comma 3, del disciplinare di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. vieta senza distinzioni l’utilizzo in etichetta di “qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti” nello stesso disciplinare e, quindi, di ogni “indicazione diversa dalla rappresentazione delle caratteristiche finali del prodotto”. 
 
Dato che la percentuale di mosto utilizzata in sede di preparazione non può formare oggetto di verifiche ex post ed è comunque un dato di per sé non significativo rispetto alle caratteristiche organolettiche del prodotto, che dipendono anche alla densità del mosto utilizzato e non solo dalla percentuale, la scelta di fare riferimento in etichetta ad un elemento del “processo di produzione, che non trova univoca rispondenza nelle caratteristiche finali del prodotto, assume valenza qualificativa e potenzialmente laudativa è, pertanto, da ritenersi vietat[a] alla stregua del citato art. 8”. 
 
Per tali ragioni, è stata ritenuta corretta la decisione del Ministero di opporsi all’impiego di etichette che “aggiungono alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» una qualificazione aggiuntiva, graficamente evidente, legata alla ‘percentuale di mosto utilizzata” e alla pretesa maggiore “intensità” del prodotto. 

 
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