Applicabilità del procedimento di sfratto per morosità ai contratti di affitto di azienda

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Antonella Ceschi

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Opero da diversi anni nel settore immobiliare distinguendomi per il rapporto di stretta collaborazione e partecipazione instaurato con i miei clienti.

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Antonio Castorina

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Sono un associate del dipartimento di Real Estate. Le mie competenze coprono tematiche di diritto immobiliare, con particolare focus su operazioni immobiliari, locazioni commerciali e relativo contenzioso.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024 ha chiarito che il procedimento speciale di sfratto per morosità, disciplinato dall'articolo 658 c.p.c., si applica anche ai contratti di affitto di azienda (o di ramo d’azienda) comprendenti beni immobili. 

La pronuncia risolve un dubbio interpretativo sulla Riforma Cartabia (Legge n. 206/2021 e il successivo D. Lgs. n. 149/2022), che aveva modificato il solo articolo 657 c.p.c. includendo l’affittuario di azienda tra i soggetti destinatari della procedura di convalida di licenza ai soli casi della scadenza del contratto. La Cassazione ha infatti confermato la possibilità di applicare la procedura sommaria di convalida di sfratto per morosità, prevista dall’art. 658 c.p.c., anche ai contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda comprendenti immobili.

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