Trasporto transfrontaliero di rifiuti. Nuovo Regolamento Comunitario: cambio di paradigma. DIVIETO di ESPORTAZIONE di rifiuti per lo smaltimento a partire dal 2026.

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È stato pubblicato in G.U. dell’Unione del 30 aprile 2024, il Regolamento 2024/1157 “Relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti UE n.1257/2013 e 2020/1056 e abroga il Regolamento n.1013/2006”.

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma la quasi totalità delle disposizioni in esso contenute si applicheranno a partire dal 21 maggio 2026.

La novità più rilevante della nuova regolazione dei trasporti transfrontalieri di rifiuti consiste nel totale cambio di paradigma relativo alla disciplina della spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento.

La norma a tutt’oggi applicabile consente la spedizione transfrontaliera di rifiuti destinati allo smaltimento salva la possibilità, per le autorità competenti di destinazione e di spedizione, di sollevare obiezioni motivate entro un termine determinato (cfr. art. 11 Reg. CE n.2006/1013).
La norma, applicabile a partire dal 21 maggio 2026, prevede il divieto generale di spedire qualsiasi tipologia di rifiuti se destinati allo smaltimento (art. 4 co.1 Reg. UE 2024/1157), salvo il caso in cui le autorità competenti di destinazione e spedizione rilascino l’autorizzazione a fronte della verifica della sussistenza di tutti i presupposti elencati dall’art. 11 del Reg. UE 2024/1157).
Importante notare che, a partire dal 21 maggio 2026, per poter esportare rifiuti destinati allo smaltimento, il notificatore dovrà dimostrare (tra le molte altre cose) tutte le seguenti circostanze:

  • i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;
  • i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
  • la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/Ce, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto (ovvero il loro smaltimento garantisca il rispetto degli obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE).

Il cambio di paradigma (fondato sulle norme delle direttive del c.d. pacchetto economia circolare) era atteso e rafforzerà l’esigenza delle aziende di implementare nei loro processi meccanismi per ridurre al massimo la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento, oltre a stimolare l’ulteriore sviluppo all’interno dei confini dei singoli stati dell’UE di impianti industriali destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
Non dimentichiamo inoltre di valutare per tempo anche questi elementi nella prospettiva della DD ambientale prevista dalla CSRD. Anche i gestori di rifiuti fanno parte della supply chain.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, potete contattare i nostri professionisti della practice di diritto ambientale avv. Simone Cadeddu [email protected] e avv. Paola Bologna [email protected].

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