Prima scadenza CBAM: 31 gennaio 2024

A fine mese scade il termine per la presentazione del primo report previsto dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere introdotto dal Reg. UE 2023/956 del Parlamento Europeo.

È entrato in vigore il 1° ottobre 2023 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism).

Il CBAM è lo strumento Comunitario strutturato per scoraggiare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei paesi extra UE, che abbiano adottato una politica di controllo delle emissioni di carbonio meno ambiziosa rispetto a quella adottata dalla Comunità Europea.

Una volta entrato nel regime ordinario di applicazione, il meccanismo CBAM equiparerà il prezzo del carbonio riconducibile ai prodotti nazionali, con quello riconducibile alle importazioni. 

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 risulterà in vigore la c.d. fase transitoria di applicazione del meccanismo CBAM. In questo periodo il sistema godrà delle seguenti semplificazioni:

  • si applicherà solo alle importazioni di alcuni beni (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno) e non a tutti i c.d. CBAM goods elencati negli allegati al Regolamento istitutivo;
  • gli importatori dei detti beni all’interno dello spazio doganale comunitario saranno tenuti ad un obbligo di rendicontazione trimestrale rispetto al volume delle loro importazioni e delle emissioni di gas a effetto serra incorporate durante la loro produzione, ma non saranno tenuti al versamento di alcun adeguamento finanziario;
  • potranno utilizzare valori predefiniti per la comunicazione delle emissioni incorporate;
  • potranno utilizzare le norme di monitoraggio, comunicazione e verifica del Paese di produzione. 

La scadenza per l’invio della prima relazione è stabilita al 31 gennaio 2024 sebbene, per il primo periodo di applicazione del Regolamento, è previsto un sistema di aggiornamento successivo dei dati e di report di rendicontazione già inviati nei termini.

La fase transitoria fungerà da periodo di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità). Questo consentirà alla Commissione europea di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate e di perfezionare la metodologia per il periodo definitivo, che inizierà dal 1° gennaio 2026. A partire da quella data, gli importatori dovranno acquistare e restituire il numero di "certificati CBAM" corrispondenti ai gas a effetto serra incorporati nelle merci CBAM importate.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, potete contattare i nostri professionisti della practice di diritto ambientale avv. Simone Cadeddu [email protected] e avv. Paola Bologna [email protected].

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