Gestione dei rifiuti. Preparazione per il riutilizzo: condizioni per l’esercizio delle attività in forma semplificata.

Regolamento in vigore dal 16 settembre 2023.

È in vigore dal 16 settembre 2023 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023 n. 119 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’art. 214 – ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.

L’intervento regolatorio ha lo scopo di rendere concreta la possibilità di legittimare l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti ed annoverabili per lo più tra i rifiuti urbani, mediante una procedura semplificata ascrivibile al modello della DIA (denuncia di inizio attività con stand still per il controllo).
In particolare, il regolamento prevede che l’attività di preparazione per il riutilizzo:

  • su un elenco tassativo di rifiuti (tabella 1 allegata al decreto), possa essere legittimamente avviata decorsi 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente, salvo che entro il medesimo termine l’amministrazione territorialmente competente verifichi l’assenza dei requisiti previsti dal regolamento stesso;
  • sui RAEE, possa essere legittimamente avviata decorsi 90 giorni, ma subordinatamente alla visita preventiva da parte dell’amministrazione territorialmente competente, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività.

Il regolamento specifica, tra le altre cose, i dettagli delle dotazioni tecniche/gestionali dei centri per la preparazione per il riutilizzo, l’esatta corrispondenza delle quali il proponente certifica come esistente nel momento in cui presenta la comunicazione di inizio attività.

L’attività di preparazione per il riutilizzo semplificata interessa diverse tipologie di rifiuti annoverabili tra gli urbani, tra i quali ad esempio: 

  • l’abbigliamento, accessori da abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini; 
  • attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, barche a vela [derive], gommoni fino a 6m di lunghezza ecc.).

L’esito dell’operazione di preparazione per il riutilizzo dovrà necessariamente essere il reimpiego “per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti” (art. 183 co. 1 lett. r del d.lgs.n.152/2006) del prodotto o del componente del prodotto esitato dall’attività di recupero in forma semplificata.

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