Gestione dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinati al recupero: prevale il principio di prossimità o di concorrenza?

Con la recente sentenza n. 7412 del 31 luglio 2023, il Consiglio di Stato ritorna ad esprimersi sul rapporto tra principio di prossimità e concorrenza.

L’ambito fattuale della decisione è la procedura di affidamento del servizio di trattamento di recupero della frazione umida di rifiuto solido urbano proveniente dalla raccolta differenziata.

In particolare, la controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento degli atti del procedimento di affidamento dell’appalto pubblico del predetto servizio, assegnato con la procedura negoziata e senza previa pubblicazione del bando di gara.

Tale modalità di assegnazione è stata adottata dall’amministrazione sulla base della delibera regionale che individuava gli impianti c.d. “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica, stabilendo che, i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale sono destinati ad operazioni di recupero da effettuarsi presso gli impianti minimi, in applicazione del principio di prossimità.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado che ha annullato l’affidamento con procedura negoziata e senza previa pubblicazione del bando di gara, chiarisce il rapporto tra:

  • il principio di prossimità degli impianti di recupero di cui all’art. 181 co. 5 del d.lgs.n. 152/2006;
  • la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di RSU oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero;
  • la concorrenza.

In particolare, il Consiglio di Stato evidenzia che “la libera circolazione sul territorio nazionale” e “la prossimità agli impianti di recupero” non costituiscono eccezioni alla regola della concorrenza, ma principi che possono validamente interagire con quest’ultima regola, anche con valenza “mitigatrice”, in particolare il secondo dei due, ovvero il principio di prossimità agli impianti di recupero

Tale principio, sottolinea il Consiglio di Stato, “pur essendo teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza” e, per questa ragione, non consente l’affidamento diretto e senza pubblicazione del bando di gara del servizio in questione, ma impone di valorizzare - nell’ambito del procedimento di selezione dell’affidatario del servizio svolto mediante gara - le offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto. L’art. 181 co. 5 del d.lgs.n. 152/2006, scrive infatti il Consiglio di Stato, “prevede la possibilità di incentivare, privilegiandole, quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono attuative del principio di prossimità degli impianti di recupero”.

In conclusione, ancora una volta si conferma la compatibilità tra applicazione del principio di prossimità e concorrenza, nel senso di ritenere il principio posto a tutela dell’ambiente come legittimo mitigatore della concorrenza, poiché volto ad orientare la scelta del fornitore più prossimo territorialmente alla zona di produzione o raccolta dell’RSU, al fine di ridurre i movimenti di rifiuti stessi e (ai sensi della lett. b del co. 1 dell’art. 182 bis del d.lgs.n. 152/2006) tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento i nostri professionisti del team di diritto ambientale sono a vostra disposizione. 

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