Albo nazionale gestori ambientali: impossibilità di iscrizione, modifica, rinnovo.

Consiglio di Stato n.3487 del 4 aprile 2023: equivalenza tra comunicazione e informazione antimafia.

L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce una vera e propria autorizzazione all’esercizio ed alla gestione di determinate tipologie di attività. 
Attualmente, ai sensi dell’articolo 212 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti;
  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto;
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La normativa vigente prevede diversi requisiti e condizioni per l’iscrizione, tra le quali è annoverata (art. 10 co.2 lett. f) del D.M. n. 120/2014) la non sussistenza nei confronti degli enti che presentano domanda, “di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011”, ricomprendendo dunque tra tali cause gli effetti delle “misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II” del d.lgs. n.159/2011.

Con la Sentenza n. 3487 del 4 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito l’impossibilità di iscrizione, di modifica dell’iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per tutti gli enti interessati da un’informazione antimafia, stabilendo l’equivalenza tra l’informazione antimafia di cui all’art. 84 co.2 del d.lgsd.n.159/2011 e l’informazione antimafia di cui agli artt. 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011.

La recente decisione conferma dunque, anche nell’ambito delle attività autorizzate con l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, l’equiparazione degli effetti tra la comunicazione antimafia (art. 84 co.2 d.lgs. n. 159/2011) e l’informazione antimafia (art. 84 co. 3 d.lgs.n. 159/2011).

In particolare, il Consiglio di Stato, attenendosi al parere della sua Sezione I n.3088/2015, ha ritenuto che l’informativa antimafia, anche in mancanza di una norma esplicita, produca lo stesso effetto della comunicazione, ovvero non solo l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, ma anche l’impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi come l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Il Collegio giudicante ha ritenuto infatti che “l’equiparazione è stabilita per implicito dall’art. 89 bis comma 2 del d.lgs.n.159/2011 per cui, come si è detto, l’informativa tiene luogo della comunicazione.  

Tale interpretazione rileva anche nell’ambito del public procurement, dal momento che spesso l’iscrizione all’Albo è requisito tecnico-professionale specifico per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi o lavori di bonifica, la cui carenza non può in alcun modo essere supplita attraverso il possesso di altre attestazioni comunque richieste (come ad esempio le SOA). 

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