TARI utenze non domestiche: assimilazione ex lege e possibilità di ricorrere al gestore privato

Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la l.n. 118/2022 (Legge per il mercato e la concorrenza 2021) che introduce un’ulteriore semplificazione alla normativa già in vigore dal 26 settembre 2020 (art. 238 co. 10 d.lgs. 152/2006).

Per effetto della recentissima modifica normativa, la validità temporale minima della scelta dell’utenza non domestica di conferire i propri rifiuti assimilati ex lege agli urbani ad un privato che ne assicuri il recupero è ridotta a 2 anni rispetto ai 5 stabiliti in precedenza, dando così maggiore flessibilità a chi volesse svincolarsi dal gestore pubblico e ricorrere a gestori privati, con possibilità di risparmiare i costi legati alla quota variabile della TARI comunale.

Sin dal 1 gennaio 2021, infatti, è stato eliminato il potere dei Comuni di indicare con regolamento comunale la lista dei rifiuti assimilabili agli urbani e introdotto un elenco di CER (codice europeo identificativo dei rifiuti) e un elenco di attività produttive (altrimenti dette utenze non domestiche) che, ex lege, vengono considerate produttrici di rifiuti urbani, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. Si tratta di una sorta di assimilazione ex lege ai rifiuti urbani di alcune tipologie di rifiuti indicate in un apposito elenco e prodotte da una delle attività specificate dalla normativa di riferimento.

Sempre dal 1 gennaio 2021, è stata introdotta la possibilità, per ogni utenza non domestica rientrante nell’elenco specificato di seguito, di scegliere se conferire i propri rifiuti urbani a un fornitore privato, estraneo al servizio pubblico, eliminando per questo settore la privativa comunale. Tale scelta è possibile solo se il titolare dell'utenza non domestica dimostri che i rifiuti urbani conferiti a un operatore privato sono avviati al recupero, dimostrazione che la legge prevede venga effettuata con un’attestazione rilasciata dall’operatore privato che effettua il recupero.

La scelta di conferire al privato, in forza dell’art. 238 comma 10 del d.lgs.n.152/2006, comporta il diritto a richiedere l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria TARI variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

Le attività economiche interessate da questa opportunità sono: 

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; cinematografi e teatri; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; stabilimenti balneari; esposizioni, autosaloni; alberghi con e senza ristorante; case di cura e riposo; ospedali; uffici, agenzie, studi professionali; banche ed istituti di credito; negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; banchi di mercato beni durevoli; attività artigianali di produzione beni specifici; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; plurilicenze alimentari e/o miste; ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio; ipermercati di generi misti; banchi di mercato generi alimentari; discoteche, night club; attività non espressamente elencate ma simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti.
 

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