Masterfile per tutti e data certa

Autori

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Gaetano Salvioli

Partner
Italia

Partner dell'International Tax Group, sono a capo del dipartimento fiscale in Italia presso la sede di Milano ed insieme a colleghi capaci ed esperti offriamo ai nostri clienti soluzioni studiate su misura per loro.

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Francesco Drago

Associate
Italia

Sono un dottore commercialista che lavora nel dipartimento tax. Mi occupo principalmente di fiscalità internazionale con particolare riguardo a tematiche di transfer pricing che riguardano imprese multinazionali.

L’Agenzia delle Entrate adegua il contenuto del Masterfile e della documentazione nazionale. Da chiarire la relazione tra marca temporale e dichiarazione integrativa.

Le novità contenute nel provvedimento dello scorso 23 novembre impongono ai contribuenti un maggiore impegno per la predisposizione della documentazione ai fini della disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica. I maggiori dettagli richiesti rispondono alla ratio di adeguare i contenuti del Masterfile e della documentazione nazionale (definiti come “documentazione idonea”) allo standard OCSE. Tale condizione, a regime, imporrà ai contribuenti di dotarsi di un Masterfile che potrà però essere impiegato in più paesi senza necessità di ricorrere a particolari attività di adeguamento. In quest’ottica, appare evidente il nesso con l’introduzione dell’obbligo di presentazione del Masterfile per le entità locali al fine di integrare il requisito di “documentazione idonea”.

Sempre nell’alveo delle Linee Guida, il Provvedimento introduce la possibilità di dotarsi di una documentazione ad hoc per le management fee al fine di consentire al contribuente di poter utilizzare l’approccio semplificato per la valorizzazione dei servizi in questione. La scelta dell’impiego del termine “documentazione” in luogo del termine “documentazione idonea” porterebbe a ritenere tale documentazione come un qualcosa a sé stante rispetto a quella “idonea” costituita da Masterfile e documentazione nazionale. Se così fosse, tale documentazione separata, per quanto predisposta in linea con il Provvedimento, potrebbe non garantire al contribuente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica relativamente al valore dei servizi in questione. Alla luce delle informazioni da fornire per i servizi a basso valore aggiunto che, di fatto, rispondono alle richieste normalmente avanzate in sede di verifica fiscale, sarebbe stata una scelta quantomeno coerente quella di prevedere espressamente l’applicabilità della penalty protection non solo alle contestazioni in merito alla loro remunerazione ma anche agli eventuali rilievi mossi in tema di inerenza dei costi sostenuti.

Se da un lato, dunque, le novità in termini di contenuti si muovono nel solco delle Linee Guida, altrettanto non può dirsi circa la novità procedurale di più rilevante entità, ovvero l’obbligo di apposizione sulla “documentazione idonea” della marca temporale. Il Provvedimento, infatti, introduce l’obbligo di apposizione della marca temporale sul Masterfile e sulla documentazione nazionale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, pena il disconoscimento della penalty protection. Qualora, entro il termine della presentazione della dichiarazione, il contribuente non abbia concluso la predisposizione della documentazione idonea, magari perché attende di ricevere il Masterfile o copia degli APA dalla casa madre, lo stesso potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi della presentazione di una dichiarazione integrativa entro i novanta giorni. Sembra invece più incerta la possibilità di poter procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa oltre i novanta giorni e su questo tema, unitamente alla interrelazione tra eventuale dichiarazione integrativa e requisiti della marca temporale, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia con la prossima Circolare esplicativa. 

 

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