Decreto Liquidità - Nuove disposizioni in tema di diritto societario

In data 9 aprile 2020, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto legge n. 23/2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (il "Decreto"), contenente previsioni finalizzate a fronteggiare, secondo varie modalità, la crisi prodotta dall’emergenza sanitaria scaturita dal diffondersi del COVID-19.

Nel novero delle misure previste dal Decreto – che si inserisce nel solco delle misure di sostegno varate mediante il Decreto Legge 18/2020, c.d. Decreto "Cura Italia" – compaiono previsioni che interessano, tra le altre, (i) la sospensione dell'applicabilità delle norme del Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite per le società di capitali; (ii) i principi di redazione del bilancio di esercizio; e (iii) l’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci.

1. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L'art. 6 del Decreto prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile."

La previsione impatta su quelle norme del Codice Civile che disciplinano la riduzione del capitale sociale di società di capitali - trattasi di quelle ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite (per oltre un terzo o al di sotto del limite legale) al ricorrere delle quali l’organo amministrativo deve procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della società.

Il Decreto dispone che suddette norme non trovano applicazione fino alla data del 31 dicembre 2020, e naturale conseguenza è che per le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. e società cooperative, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale non integrerà, per il periodo considerato, una causa di scioglimento della società.

La relazione illustrativa ha cura di precisare che, in ogni caso, permane la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017, ai sensi del quale, in caso di una perdita grave che impatta sul capitale sociale sottoscritto, "(…) l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti".

La sospensione dell'applicabilità delle previsioni in parola, in considerazione dell'eccezionale stato di emergenza e crisi economica determinato dall'epidemia COVID-19, che sta interessando anche imprese che prima dell'epidemia erano in condizioni economiche "sane", risponde all'esigenza di scongiurare il pericolo che, a causa delle possibili difficoltà per le imprese di reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento, gli amministratori si trovino costretti alla messa in liquidazione della società. Allo stesso tempo la norma protegge gli amministratori mettendoli al riparo da azioni responsabilità per gestione non conservativa della società ai sensi dell'art. 2486 del Codice Civile.

2. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati."

In materia di bilancio d'esercizio, fermo peraltro restando quanto già previsto dall'art. 106 D.L. 18/2020 (che posticipa la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020), l'art. 7 del Decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo alle società che prima della crisi erano in una situazione di equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. In tal senso, lo spartiacque è la data del 23 febbraio 2020, data dell'entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi.

La previsione consente di valutare le voci presenti nel bilancio 2020 utilizzando i criteri di normale funzionamento, a condizione però che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. La norma precisa che l’illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

Comprensibilmente, in mancanza di siffatto correttivo, l'anomala situazione determinatasi in seguito all'epidemia COVID-19 comporterebbe l’obbligo per un notevolissimo numero di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio 2020 senza la possibilità di adottare i criteri di redazione in ottica di continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

3. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Prevede l'art. 8 del Decreto che "Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile."

È una misura, questa, volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li porrebbero in posizione postergata rispetto ai creditori sociali. Come noto, infatti, gli artt. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile (quest'ultimo con riferimento all'attività di direzione e coordinamento) disciplinano il principio per cui sia prevista la postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, qualora gli stessi siano stati concessi in un momento di eccessivo sovraindebitamento o in presenza di una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Congelando l'operabilità delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti ai soci di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. – previsioni che sanzionano indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale – la norma intende incentivare i canali necessari per assicurare l'adeguato, e necessario, finanziamento delle imprese.

In questo caso, la portata della previsione è limitata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

 

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