Legge di bilancio 2021: nuovi obblighi regolamentari delle comunicazioni elettroniche per motori di ricerca e intermediari online

Con la Legge n. 178/2020 (“legge di Bilancio 2021”) sono stati introdotti due nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti sul territorio nazionale.

I commi 515 – 517 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 hanno novellato la Legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”), cui spetta il duplice ruolo di salvaguardare il rispetto di condizioni di corretta competizione degli operatori sul mercato da un lato e di tutelare gli interessi degli utenti dall’altro.

In particolare, i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca saranno tenuti a conformarsi ai seguenti obblighi:

  • Iscrizione al Registro degli Operatori delle Comunicazioni (“ROC”)

  • Pagamento di una quota annuale di contribuzione all’AGCOM

Tali misure si inseriscono in un quadro di più ampia riforma normativa avviata dal legislatore Europeo con l’introduzione del Regolamento (UE) 2019/1150, recante misure per promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti dei servizi di intermediazione e dei motori di ricerca online. Tale Regolamento, anche conosciuto come P2B Regulation, costituisce il primo intervento normativo finalizzato alla promozione di condizioni più eque e trasparenti per gli operatori di intermediazione online ed evitare che ricorrano a pratiche commerciali scorrette a danno delle imprese che si affidano ai loro servizi. 

La legge di bilancio 2021 affida all’AGCOM il ruolo di garantire l’adeguata ed efficace applicazione di tale Regolamento, prevedendo anche la possibilità per l’Autorità di ricorrere all’adozione di linee guida e di promuovere l’adozione di codici di condotta.

A tali compiti aggiuntivi affidati all’Autorità si ricollegano i nuovi obblighi di contribuire alla copertura delle spese amministrative sostenute dall’AGCOM nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali.    

Per il 2021, anno di prima applicazione, il contributo è stato calcolato sulla base di un ammontare pari all’1,5 per mille dei ricavi relativi al valore della produzione e realizzati nel territorio nazionale, anche se figurano nei bilanci contabili di società con sede all’estero. Per gli anni successivi è invece prevista la possibilità per l’AGCOM di modificare tale base imponibile, nel rispetto però del limite massimo del 2 per mille dei ricavi di cui sopra.

L’eventuale violazione degli obblighi contenuti nel Regolamento 2019/1150 sarà inoltre sanzionata dall’AGCOM, in forza delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021. Ciò non preclude la competenza dell’Autorità antitrust (“AGCM”) a sanzionare eventuali pratiche commerciali scorrette in violazione del codice del consumo.

La legge di bilancio 2021 è ufficialmente entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ma ci attendiamo nelle prossime settimane che l’AGCOM adotti chiarimenti interpretativi sull’applicazione dei nuovi obblighi.

 

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