PSD2 e strumenti a spendibilità limitata (e.g. gift cards): entro il 30 aprile 2020 deve essere assolto l'obbligo di notifica a carico dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato

Il Provvedimento emesso dalla Banca d'Italia l'11 ottobre 2018 ("Provvedimento"), con il quale è stata data attuazione a talune delle previsioni recate dalla Direttiva (UE) 2015/2366 ("PSD2") e dal D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha introdotto, in particolare, l’obbligo per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (e.g. gift cardse-voucher, carte carburante) di comunicare alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite tramite questi strumenti.

L’obbligo di comunicazione, secondo i termini e le modalità disciplinati dal Provvedimento, sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la comunicazione medesima sia superiore all’importo di 1 milione di Euro.

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione tutti gli emittenti strumenti di pagamento a spendibilità limitata, sia italiani che esteri, che operano (almeno) in Italia: quanto alla soglia di 1 milione di Euro, infatti, gli emittenti devono fare riferimento ai volumi complessivi generati dai medesimi strumenti in tutti i diversi Paesi in cui operano.

Prossimi adempimenti

A) Emittenti che non hanno effettuato la comunicazione nell'anno 2019
Qualora nell'anno 2019 il valore complessivo delle operazioni eseguite mediante strumenti a spendibilità limitata fosse risultato superiore ad 1 milione di Euro, gli emittenti sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile 2020, le informazioni indicate nell'Allegato A-1 di cui al Provvedimento.

B) Emittenti che hanno effettuato la comunicazione nell'anno 2019
Entro il 30 aprile 2020 gli emittenti devono comunicare alla Banca d'Italia le informazioni indicate nell'Allegato A-2 di cui al Provvedimento. Tale comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia anche nel caso in cui, nell'anno 2019, il valore complessivo delle operazioni eseguite mediante strumenti a spendibilità limitata fosse risultato inferiore ad 1 milione di Euro. 

C) In entrambi i casi 
Qualora entro il 30 aprile non fossero disponibili i dati definitivi relativi alle operazioni di pagamento effettuate nell'anno precedente (perché, ad esempio, non risulta ancora approvato il bilancio), gli emittenti potranno inviare – sempre entro il 30 aprile – dati provvisori (anche non certificati), a cui dovrà far seguito l’invio dei dati definitivi (certificati) non appena disponibili e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Di tale circostanza dovrà essere fatta esplicita menzione in fase di trasmissione dei dati provvisori.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i professionisti indicati di seguito sono a Vostra completa disposizione.

 

 

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