Tax alert: ampliate le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito dell'impresa residente

In data 30 maggio 2018 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 108954 che dà attuazione alla disciplina introdotta dall'art. 31-quater del DPR 600/73, che ha previsto la possibilità per le imprese residenti di effettuare una rettifica in diminuzione a fronte di un accertamento sul transfer pricing effettuato da un altro Stato con il quale è in vigore una convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Il Provvedimento amplia le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito, allineando la disciplina italiana a quella della maggior parte delle giurisdizioni estere. In particolare, esso definisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile (e non del solo rimborso della maggiore imposta, come previsto dalla bozza del Provvedimento pubblicata lo scorso 21 febbraio per una Consultazione pubblica) a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.

La versione finale del Provvedimento stabilisce, come ulteriore elemento di novità rispetto alla bozza in consultazione, che l'istanza per la variazione "unilaterale" determina direttamente l'attivazione di una procedura amichevole prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni, attraverso la quale è possibile ottenere l'eliminazione della doppia imposizione in caso di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione.

Per accedere alla procedura, le imprese devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate con l'indicazione, tra gli altri elementi, dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito.

Se il contribuente non intende richiedere con l’istanza la rettifica in diminuzione unilaterale, resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare direttamente una procedura per la risoluzione delle controversie internazionali.

 

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