Tax alert: aggiornamenti sul bonus investimenti pubblicitari

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 che definisce le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

Per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell'anno 2018, le domande dovranno essere inviate dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

La comunicazione dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il codice fiscale;
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale;
  • la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare, con raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ognuno dei due media;
  • l'ammontare del credito di imposta richiesto per ognuno dei due media.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri formerà un elenco dei richiedenti con gli importi teoricamente fruibili in base agli investimenti pubblicitari comunicati dai soggetti richiedenti.

L'ammontare del credito di imposta effettivamente spettante, invece, sarà definito, sempre con provvedimento del Dipartimento, dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

Per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell'anno 2018, il provvedimento del Dipartimento dell'Editoria sarà adottato entro 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni.

Ricordiamo che l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione – mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate – dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura indicata con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare dovranno indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

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