Pasta e riso: in vigore l'obbligo di indicare l'origine in etichetta

A partire rispettivamente dal 16 febbraio 2018 e dal 17 febbraio 2018 è entrato in vigore l'obbligo di indicare nell'etichetta l'origine del riso e del grano duro per la pasta. Sono, infatti, entrati in vigore i decreti interministeriali a firma del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 e il 17 agosto 2017.

Analogamente a quanto previsto per il latte e per il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari (in relazione ai quali si rinvia alla precedente newsletter del giugno 2017) anche per riso e pasta è dunque obbligatorio indicare nell'etichetta il paese di origine.

In particolare, per il grano duro e la pasta, in etichetta deve essere indicato il paese di coltivazione e il paese di molitura. Se ciascuna delle fasi avviene nel territorio di più paesi, a seconda della provenienza, possono essere usate le seguenti diciture: "Paesi UE", "Paesi NON EU" ovvero "Paesi UE e NON EU". Se il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un unico paese, si potrà indicare il nome di detto paese a fianco alla indicazione "altri Paesi UE/NON EU/EU e NON EU" a seconda dei casi. Così ad esempio se il grano è coltivato almeno per il 50% in Italia si potrà usare, ad esempio, la seguente dicitura: "Italia e altri Paesi EU".

Per quanto riguarda il riso, le informazioni da fornire riguardano il paese di coltivazione, il paese di lavorazione e il paese di confezionamento. Se tutte le tre fasi della lavorazione avvengono in un unico paese, è possibile indicare in etichetta la seguente dicitura: "Origine del riso: [nome del paese di origine]". Anche per il riso, se le fasi avvengono nel territorio di più paesi, si possono utilizzare le diciture sopra indicate con riferimento al grano e alla pasta.

Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili. I caratteri devono rispettare i criteri stabiliti dall'Allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2001.

In caso di violazione dei predetti obblighi trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 18 comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Vale la pena precisare che le disposizioni di cui ai decreti interministeriali non trovano applicazione con riferimento ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo.

Inoltre, è previsto che le disposizioni in questione trovino applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, con la precisazione che, in caso di adozione da parte della Commissione Europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, par. 5 e 8,  del regolamento (UE) n. 1169/2011, i decreti perderanno efficacia, dall'entrata in vigore di detti atti esecutivi.

Da ultimo, si segnala che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dei decreti interministeriali possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

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