Novel Food – La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di "novel food"

Corte di Giustizia, 9 novembre 2016, causa C-448/14 – Davitas GmbH contro Stadt Aschaffenburg (città di Aschaffenburg, Germania) con l'intervento di Landesanwaltschaft Bayern

Con la sentenza emessa il 9 novembre 2016, la Corte di Giustizia si è espressa sulla nozione di «struttura molecolare primaria nuova» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, precisando che l'espressione «struttura molecolare primaria nuova» si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari che non siano stati utilizzati per il consumo umano nel territorio dell’Unione prima del 15 maggio 1997. Tale interpretazione è in linea con la definizione contenuta nella nuova disciplina dell'Unione Europea in tema di "novel food" (cfr. regolamento (UE) 2015/2283 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018).

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava un prodotto alimentare commercializzato in Germania composto da un solo ingrediente: un minerale di origine vulcanica. A seguito di un controllo da parte dell'autorità amministrativa locale, era emerso che tale ingrediente doveva essere qualificato come un «nuovo ingrediente alimentare», perché pur essendo già presente in natura prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 258/97 non era stato consumato come prodotto alimentare. Per tale ragione ne era stato vietato il commercio, in attesa dell'ottenimento di una specifica autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.

La società produttrice contestava che tale ingrediente non poteva essere qualificato come «nuovo» perché non soddisfaceva la seconda condizione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 258/97, dato che l'ingrediente era già presente in natura con struttura molecolare identica a quella utilizzata per la preparazione del prodotto commercializzato.

La Corte non ha condiviso l'interpretazione della società produttrice affermando che, per interpretare l'espressione «nuovi prodotti [alimentari] e nuovi ingredienti alimentari», occorre fare riferimento tanto al contesto nel quale è utilizzata, quanto alle finalità generali del regolamento.

Orbene, il regolamento n. 258/97 è caratterizzato da una duplice finalità, la quale consiste, da un lato, nel garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e, dall'altro lato, nel proteggere la salute pubblica contro i rischi che questi possono generare.

A tal proposito, la Corte afferma che soltanto l’interpretazione di «struttura molecolare primaria nuova»  come comprensiva dei prodotti alimentari o degli ingredienti alimentari non utilizzati per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997 è coerente con il perseguimento dei succitati obiettivi. Infatti, solo tale interpretazione consente di garantire una tutela effettiva della salute pubblica contro i rischi potenziali presentati dai nuovi prodotti e ingredienti alimentari, nella misura in cui si richiede una valutazione circa l'innocuità di nuovi prodotti ogniqualvolta si preveda di utilizzare nell’alimentazione umana una sostanza che non è stata in precedenza consumata come alimento dall’uomo.

Viceversa, se la nozione di prodotti e ingredienti alimentari con una «struttura molecolare primaria nuova» dovesse ricomprendere soltanto le sostanze che non esistevano in natura con la medesima struttura molecolare primaria prima del 15 maggio 1997, qualsiasi sostanza esistente a tale data che non fosse stata ancora utilizzata per il consumo umano e che non rientrasse in alcuna delle categorie specifiche contemplate dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 258/97 sarebbe automaticamente esentata dalla valutazione di innocuità prevista da tale regolamento prima della sua immissione sul mercato dell’Unione, senza necessità di valutare l’eventuale esistenza di un pericolo per la salute.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha statuito che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 258/97 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «struttura molecolare primaria nuova» si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari che non siano stati utilizzati per il consumo umano nel territorio dell’Unione prima del 15 maggio 1997.

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