Le indicazioni geografiche aggiuntive Cannubi alla denominazione Barolo DOCG: la Suprema Corte a Sezioni Unite si pronuncia sulla loro ammissibilità

Con la sentenza n. 23395/2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno infine confermato quanto in precedenza disposto dal Consiglio di Stato (con decisione n. 4883 del 3 ottobre 2013) circa l’ammissibilità delle indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta” alla denominazione Barolo DOCG. 

La Suprema Corte, con l’ultima decisione, confermando la giurisdizione del Consiglio di Stato nel decidere la materia, ha definito la posizione nel precedente grado di giudizio.

In particolare, oggetto della contesa era l’inserimento nel disciplinare di produzione del Barolo DOCG delle indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”.

Secondo le cantine ricorrenti, aventi la propria zona di produzione nell’area denominata “Cannubi”,  l’estensione della menzione “Cannubi” anche alle indicazioni geografiche, quali “Boschis”, “Muscatel” non dovrebbe essere consentita trattandosi di zone non sovrapponibili alla zona denominata “Cannubi”.

Il Consiglio di Stato, e poi la Suprema Corte, hanno invece ritenuto ammissibile l’aggiunta di “Cannubi” alle predette indicazioni aggiuntive al fine di evitare confusione per il mercato.

Come precisato nella decisione del Consiglio di Stato, il problema era sorto soprattutto “perché l’utilizzo dell’indicazione geografica aggiuntiva “Cannubi Muscatel” per i vini prodotti in quella specifica area della collina dei Cannubi, secondo la società Cantine dei Marchesi di Barolo, che produce vino in prevalenza da vigneti collocati nella zona Muscatel della collina dei Cannubi, anziché costituire una indicazione ulteriore, a vantaggio del produttore e del consumatore, avrebbe potuto determinare gravi danni per il produttore e, al tempo stesso, confusione per il consumatore a causa del richiamo al termine Muscatel, che, nel gergo comune, è associato al vino moscato che ha caratteristiche notoriamente molto diverse da quelle proprie del vino barolo”.

Tale problema è stato affrontato dall’autorità giudiziaria proponendo una soluzione a maggior tutela del consumatore, non essendo peraltro precisate nel relativo Disciplinare differenze apprezzabili tra le zone di cui alle varie indicazioni geografiche aggiuntive. 

Pertanto, “senza impedire agli altri produttori di poter aggiungere l’indicazione geografica aggiuntiva più specifica (fra quelle individuate), poteva essere tuttavia consentito (alla Marchesi di Barolo ed agli altri soggetti eventualmente interessati) di utilizzare (come avevano sostanzialmente sempre fatto) il più generico nome Cannubi (in alternativa al nome Cannubi Muscatel), e quindi di utilizzare, a secondo dei casi, le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi”, senza quindi l’obbligo a dovere necessariamente utilizzare l’intera indicazione geografica aggiuntiva ma limitando, come nel caso dell’indicazione “Cannubi Muscatel”, ad indicare la sola indicazione aggiuntiva “Cannubi”.

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