Il MISE pubblica circolare sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale sull'etichettatura di origine di latte e derivati

Il 2 febbraio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare volta a fornire dei chiarimenti con riguardo al contenuto delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 9 dicembre 2016 (il “Decreto”), che ha introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Il Decreto si applica, come specificato all’interno dell’art. 1, a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati all’interno dell’allegato 1, che siano preimballati e destinati al consumo umano.

La Circolare definisce meglio l’ambito di applicazione del Decreto, specificando che con la locuzione “tutti i tipi di latte” si è inteso ricomprendere il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all’art. 1 del decreto, e segnatamente il latte vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale.  Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto il latte fresco, i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. 1151/2012/UE. I prodotti lattiero- caseari rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto sono quelli preimballati ai sensi dell’art. 2 par. 2, lett. e) del Reg. 1169/2011/EU, con conseguente esclusione dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Non vi rientrano, inoltre, i prodotti non destinati al consumatore finale perché destinati ad essere ulteriormente processati.

Con riguardo all’art. 2 del Decreto – che prevede le modalità di indicazione dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, attraverso le espressioni “Paese di Mungitura” e “Paese di condizionamento o Paese di trasformazione” – la Circolare specifica che l’obbligo in questione incombe sul soggetto responsabile delle informazioni in etichetta, come definito all’art. 8 del Reg. 1169/2011/EC. Non sono, invece, tenuti a riportare queste informazioni, gli operatori che hanno fornito gli ingredienti contenenti il latte utilizzato nella lavorazione del prodotto caseario preimballato, non essendo questi alimenti destinati al consumatore finale. 

La Circolare specifica, inoltre, che per “Paese di condizionamento” deve intendersi il luogo in cui è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHT, mentre per “Paese di trasformazione” deve intendersi il paese di origine dell’alimento ai sensi dell’art. 60 del Codice doganale dell’Unione, ovvero il luogo in cui il latte ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata.

Chiarificazioni sono fornite anche con riguardo alle diciture contenute all’interno dell’Art. 3 del Decreto che disciplina le modalità di indicazione dell’origine in etichetta per il latte e i prodotti caseari nell’ipotesi in cui la mungitura, il condizionamento o la trasformazione siano avvenuti in più Paesi.  La Circolare precisa che l’espressione “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE” può essere utilizzata dall’impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.

Le disposizioni del Decreto, la cui entrata in vigore è prevista per il 20 aprile 2017, si applicheranno in via sperimentale fino al 31 marzo 2019. I prodotti che non soddisfano i requisiti del decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Decorso questo termine, al fine di evitare il ritiro delle confezioni ancora presenti sul mercato, è possibile utilizzare delle etichette inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie presenti nel decreto.

Considerazioni finali

Il Decreto è stato adottato al fine di fornire ai consumatori un’informazione più completa con riguardo all’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L’esigenza è emersa chiaramente dai risultati della consultazione pubblica svolta ai sensi dell’art. 4, comma 4-bis della L. 4/2011 nonché dall’indagine demoscopica effettuata dall’ISMEA, che hanno evidenziato l’elevato interesse dei consumatori per l’indicazione di origine del latte e dei prodotti da esso derivati. Analoghe iniziative sono state intraprese anche da altri Stati europei, tra i quali la Francia, dove il 1 gennaio 2017 è entrato in vigore – per un periodo di due anni – il decreto che introduce l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine di latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne preincartati. 

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