Brexit: prospettive sulla tutela delle Indicazioni Geografiche nel settore agroalimentare e vitivinicolo riconosciute nell’Unione Europea

L’Unione Europea ha incentivato nel corso degli ultimi anni la tutela delle Indicazioni Geografiche nel settore agroalimentare e vitivinicolo con la creazione di un sistema di tutela armonizzato a livello europeo.

Lo sviluppo e il successo della legislazione dedicata (quale, da ultimo, il Reg. UE 1151/2012 relativo alla tutela delle indicazioni geografiche nel settore agroalimentare, il Reg. UE 1308/2013 rispetto al settore vitivinicolo, il Reg. CE 110/2008 rispetto alle bevande spiritose, il Reg. UE n. 251/2014 sui vini aromatizzati) è dovuto alla collaborazione tra gli Stati Membri.

Infatti detta collaborazione ha portato a notevoli risultati: ad esempio,

a) il coordinamento della disciplina sulle indicazioni geografiche con la disciplina dei marchi (si pensi ad esempio alla possibilità di fondare una contestazione e/o opposizione a un marchio sulla base di indicazioni geografiche),

b) la creazione di una procedura di registrazione e di un registro delle indicazioni geografiche tutelate in UE (tutela estesa a indicazioni geografiche riconosciute in paesi extra UE),

c) la regolamentazione di procedure sanzionatorie d’ufficio rispetto agli usi illeciti e basate sulla collaborazioni delle autorità nazionali preposte (con gli evidenti vantaggi rispetto alla fase esecutiva di tale tutela).

Come in altri ambiti, anche il sistema di tutela UE delle Indicazioni Geografiche, la scelta del Regno Unito di uscire da UE, la c.d. Brexit, è stato messo in discussione. Con la Brexit, il Regno Unito si vede coinvolto direttamente nel dibattito relativo la tutela armonizzata a livello internazionale delle indicazioni geografiche.

Una visione condivisa a livello internazionale sulla tutela delle indicazioni geografiche è un obiettivo non ancora pienamente raggiunto: nonostante una tutela minima è garantita ai sensi degli articoli 22 – 24 degli accordi TRIPs, (tutela più intensa per vini e bevande spiritose) non vi è accordo a livello internazionale delle modalità di tutela delle indicazioni geografiche.

Sono, infatti, due gli approcci adottati a livello internazionale: i) il sistema di protezione proprio dei diritti di marchio (quali US e altri paesi di common law), non sempre efficace nella tutela delle indicazioni geografiche e ii) un sistema dedicato alle indicazioni geografiche che ne enfatizza la natura di diritto di cui si avvale la comunità e la filiera del prodotto tutelato da tale indicazione geografica (quale è il sistema UE).

E' noto che lo scontro tra tali approcci ha determinato uno stallo a livello internazionale sulla predisposizione di un registro multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e bevande spiritose (a fronte del mandato a negoziare disposto durante il congresso WTO Doha nel 2001).

La prosecuzione dei negoziati per la Brexit può presentare temi analoghi a seconda del tipo di modalità con cui l'uscita dall'UE del Regno Unito verrà concordata.

Il punto focale è se il Regno Unito resterà o meno membro del mercato unico.

In caso positivo, il Regno Unito sarà necessariamente tenuto a consentire all'applicazione dei regolamenti UE, ragionevolmente anche rispetto alla tutela delle indicazioni geografiche.

Viceversa, in difetto di una normativa applicabile, la tutela delle indicazioni geografiche nel Regno Unito sarà demandata al sistema di tutela dei marchi o alla predisposizione di altre leggi.

Pertanto, la tutela delle indicazioni geografiche nel Regno Unito è suscettibile di essere influenzata dall'esito delle negoziazioni per la definizione della Brexit.

In attesa di un quadro più chiaro, si possono ipotizzare i seguenti scenari.

A) Soft Brexit - La tutela delle indicazioni geografiche riconosciute nell’Unione Europea se il Regno Unito resta nel singolo mercato.

In questa situazione, è probabile che il sistema di tutela delle indicazioni geografiche resti analogo a quello pre-vigente. Sarà comunque da definire la modalità concreta con cui le indicazioni geografiche UE saranno tutelate effettivamente nel Regno Unito, cioè a dire se vi sarà una sorta di riconoscimento in blocco (considerando semplicemente le indicazioni geografiche UE applicabili anche nel Regno Unito) o se si intenderà adottare una legislazione nazionale corrispondente e parallela. In questo secondo caso, si potrebbero prospettare alcune questioni pratiche da definire, come l'introduzione di un registro delle indicazioni geografiche in UK, l'indicazione di autorità competenti.

B) Hard Brexit - La tutela delle indicazioni geografiche riconosciute nell’Unione Europea se il Regno Unito non resta nel singolo mercato.

Nello scenario di una hard Brexit, gli interrogativi saranno naturalmente maggiori a partire dal tipo di approccio che potrà scegliere il Regno Unito.

Ove si intenda adottare un approccio di tutela minima in adempimento dei TRIPs, le seguenti questioni dovranno essere considerate:

  1. la legislazione nazionale da adottare per implementare lo standard minimo previsto dai TRIPs
  2. se e in che misura le indicazioni geografiche potrebbero costituire motivi di opposizione alla registrazione di domande di marchio locali
  3. se la tutela accordata alle indicazioni geografiche nel settore agroalimentare si fonderà sulla disciplina dei marchi e/o concorrenza sleale o se saranno previste norme specifiche.

L'auspicio è chiaramente che il Regno Unito abbia interesse a mantenere come fatto sin ora un alto livello di tutela delle produzioni di qualità; tuttavia una visione più chiara dipenderà dalle negoziazioni e dal grado di priorità che il Regno Unito vorrà accordare a questa tematica.

In questo scenario, i Consorzi ed enti di tutela delle indicazioni geografiche europee, qualora non lo avessero ancora fatto, potrebbero valutare il deposito di una domanda di registrazione nel Regno Unito come marchio di certificazione/collettivo.

L'articolo fa parte della newsletter Flash Food di giugno 2017.

 

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