Testo unico del vino

Il 28 novembre 2016 la Commissione per l'Agricoltura presso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge concernente la "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" c.d. "Testo Unico del Vino". 

A partire dal 2014 tale disegno di legge è stato oggetto di un lungo iter parlamentare, che ha visto la partecipazione di diversi interlocutori, tra i quali le principali associazioni di categoria. 

Il Testo Unico ha lo scopo di disciplinare in un documento unitario tutto l'iter produttivo, dalla coltivazione della vite sino alla commercializzazione del vino e dell'aceto, nell'ottica di salvaguardare il prodotto e i territori viticoli. Infatti, la disposizione iniziale del Testo Unico riconosce l'importanza del vino, della vite e dei territori vinicoli, quali elementi costitutivi del patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica e produttiva. 

Il Testo Unico è suddiviso in sette titoli che declinano l'intero percorso produttivo, dalla coltivazione della vite, passando per la produzione del vino fino alla commercializzazione finale. 

In particolare il titolo II disciplina la produzione e commercializzazione prevedendo, tra gli altri, un sistema di intervento e salvaguardia da parte dello Stato di vigneti c.d. "eroici o storici" per tali intendendosi tutti quei vigneti che trovandosi in particolari aree geografiche, dotate di condizioni ambientali e climatiche particolarmente pregevoli, conferiscono al prodotto caratteristiche uniche. 

Il titolo III definisce invece le regole a tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; in particolare in tale titolo è disciplinato il ruolo del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, cui sono state attribuite competenze consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP.

Il titolo IV disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto. Tra le regole da segnalare in un'ottica di prima ricognizione, si richiamano le norme volte a circoscrivere l'ambito di utilizzo di presentazioni, termini e raffigurazioni che richiamino la vite e i suoi derivati. Inoltre, il provvedimento apre all'innovazione, consentendo l'utilizzo in etichetta di sistemi di informazione che sfruttino le nuove tecnologie, nell'ottica di maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori.

Il titolo VI si occupa di individuare una serie di norme relative alla produzione e commercializzazione dell'aceto. 

Infine, il titolo VII a chiusura del Testo Unico disciplina le sanzioni nei confronti degli operatori vinicoli. 

Si segnala che, alla data odierna, il Testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto non è ancora entrato in vigore. Inoltre, il Testo Unico dispone che il Governo debba adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (o dei corrispondenti regolamenti comunitari) i decreti attuativi. 

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