Recenti pronunce della corte di giustizia europea

1 - Corte di Giustizia, 14 luglio 2016, causa C-19/15 - Verband Sozialer Wettbewerb eV contro Innova Vital GmbH

Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 1, paragrafo 2 – Prodotti alimentari destinati ad essere forniti in quanto tali al consumatore finale – Indicazioni figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute

Con la sentenza che si commenta qui di seguito, la Corte di Giustizia si è espressa in merito all'ambito di applicazione dell'art. 1, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (come modificato dal Regolamento (CE) n. 1047/2012 del 8 novembre 2012).

In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare, anche qualora tale comunicazione sia rivolta non già al consumatore finale, bensì esclusivamente a professionisti della salute.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava la comunicazione commerciale relativa a un integratore alimentare inviata tramite lettera ad alcuni medici individuati nominativamente e non al pubblico indistinto.

Secondo i ricorrenti tale pubblicità era in contrasto con l'art. 10, par. 1, del citato Regolamento, trattandosi di indicazioni sulla salute vietate. A propria difesa, la società produttrice ha sostenuto che, poiché la comunicazione commerciale non era rivolta al pubblico, ma esclusivamente a medici, e quindi a soggetti professionisti della salute, non doveva trovare applicazione il Regolamento (CE) n. 1924/2006.

La Corte non ha condiviso l'interpretazione della società produttrice. Infatti, secondo la Corte, le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono apposte al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte per una dieta varia ed equilibrata, che è un prerequisito per una buona salute. L'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante ed è permesso solo se si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettate. Inoltre, l'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

Il regolamento non contiene alcuna precisazione circa il destinatario della comunicazione commerciale e non distingue a seconda che si tratti di un consumatore finale o di un professionista della salute. Tuttavia, a giudizio della Corte, non è possibile presupporre che i professionisti della salute siano sempre e comunque in possesso di tutte le conoscenze scientifiche specialistiche e aggiornate necessarie per valutare i prodotti alimentari, le indicazioni nutrizionali o sulla salute utilizzate nell'etichettatura o nella loro pubblicità; pertanto non può escludersi che essi stessi siano indotti in errore da indicazioni nutrizionali o sulla salute inesatte, ambigue o fuorvianti. Il rischio dunque è che tali professionisti trasmettano in buona fede delle informazioni erronee relative ai prodotti; rischio che è tanto più elevato se si considera il rapporto fiduciario che intercorre tra medici e i loro pazienti.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha statuito che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. 1924/2006/CE le indicazioni nutrizionali o sulla salute contenute in comunicazioni commerciali relative ad un prodotto alimentare, anche qualora tale comunicazione sia rivolta a professionisti della salute e non ai consumatori finali.

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2 - Corte di Giustizia, 22 settembre 2016, causa C-113/15 del Breitsamer Ulrich GmbH & Co. KG contro Landeshauptstadt Munchen

Direttiva 2000/13/CE – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Nozione di “prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato” – Articolo 2 – Informazione e tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, punto 8 – Luogo d’origine o di provenienza di un prodotto – Articolo 13, paragrafo 1 – Etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato – Articolo 13, paragrafo 4 – Imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 – Direttiva 2001/110/CE – Articolo 2, punto 4 – Indicazione del paese o dei paesi di origine del miele – Porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività – Porzioni singole vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario – Indicazione del paese o dei paesi di origine di tale miele

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia riguardava l'esatta definizione di "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato" ai sensi della Direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché, trattandosi di confezioni di miele, alla Direttiva 2001/110/CE, al fine di determinare le indicazioni da riportare nella confezione stessa.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 fornisce la seguente definizione di "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato":

"l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alla collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio".

Il caso concreto riguardava la vendita alle collettività (quali ospedali, mense, alberghi) di miele confezionato in 120 porzioni singole da 20 grammi ciascuna. Mentre il cartone che contiene le 120 confezioni singole riportava chiaramente le indicazioni richieste dalla normativa comunitaria e nazionale sul paese di origine del miele, le singole confezioni non riportavano alcuna indicazione al riguardo.

A seguito della multa inflitta dalla Citta di Monaco alla società produttrice, quest'ultima adiva le vie legali sostenendo che le singole porzioni non dovevano considerarsi "unità di vendita"; solo il cartone multiplo doveva considerarsi tale e sullo stesso erano apposte tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. A sostegno della propria tesi, la società produttrice richiamava anche l'orientamento espresso dalla Commissione Europea in un documento intitolato "Domande e risposte sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" del 31 gennaio 2013. Al punto 2.1.3 di detto documento si legge quanto segue: "[c]onsiderando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell’imballaggio multiplo".

Contrariamente alle indicazioni fornite dalla Commissione, con la sentenza in questione, la Corte Europea si è pronunciata affermando che anche i prodotti imballati singolarmente come miele e marmellata sono da considerarsi essi stessi come alimenti preimballati. Pertanto, in conformità all'articolo 12 del Regolamento 1169/2011, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere apposti anche sui prodotti imballati singolarmente.

Questo articolo è un estratto della newsletter FlashFood 1.0 - Dicembre 2016

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