In vigore dal 14 Settembre la legge contro gli sprechi alimentari

Il 14 settembre scorso è entrata in vigore la legge 19 agosto 2016 n. 166 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 206) contenente "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". 

La nuova normativa ha lo scopo primario di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari nelle varie fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, favorendo il recupero e la donazione, in favore dei soggetti pubblici o privati che operano, senza scopo di lucro e con finalità sociali, delle eccedenze alimentari.

Le eccedenze alimentari sono definite come quei prodotti alimentari o agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e di sicurezza, restando invenduti o comunque non somministrati per diversi motivi, quali, ad esempio, carenza di domanda, non conformità ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prodotti invenduti a causa di errori nella programmazione delle vendite, o, ancora, non idonei a essere commercializzati per alterazioni dell'imballaggio secondario che non ne inficiano la conservazione.

La normativa distingue tra il termine minimo di conservazione ovvero la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e la data di scadenza, cioè la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili, oltre la quale tali alimenti non possono essere trasferiti a terzi,  né consumati.

In virtù della nuova normativa, gli operatori del settore possono cedere gratuitamente ai soggetti donatari le eccedenze alimentari di cui dispongono, garantendo il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. Per la fase successiva, fino alla distribuzione, il mantenimento del corretto stato di conservazione degli alimenti, trasporto e deposito è a carico dei soggetti donatari. 

Le organizzazioni donatarie dovranno destinare, gratuitamente, le eccedenze alimentari ritenute idonee al consumo umano prioritariamente a favore degli indigenti, mentre quelle non più idonee al consumo alimentare umano, potranno essere cedute per il consumo animale o per il compostaggio.

La legge si pone nel solco di una semplificazione burocratico-amministrativa delle varie fasi della donazione, prevedendo, tra l'altro, (i) la non necessità di comunicazione preventiva all'amministrazione finanziaria in caso di cessioni di beni alimentari deperibili ovvero nel caso in cui il valore dei beni alimentari ceduti mensilmente non sia superiore a Euro 15.000 e (ii) l'inapplicabilità, per le donazioni regolate dalla nuova normativa, della forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 del codice civile e delle altre disposizioni contenute nel libro II del titolo V del codice civile. 

E' infine prevista per coloro che cedono a titolo gratuito beni alimentari a persone indigenti, la possibilità di beneficiarie di vantaggi fiscali attraverso la riduzione, che dovrà essere decisa dal comune, della tassa sui rifiuti proporzionalmente alla quantità certificata dei beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute dovrà (i) predisporre le linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione di alimenti nonchè (ii) stabilire le modalità di donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.

Questo articolo è un estratto della newsletter FlashFood 1.0 - Dicembre 2016

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