Country by country report: indicazioni operative

L' Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore pubblicato il 28 novembre 2017, ha diramato le disposizioni attuative del Dm 23 febbraio 2017, di attuazione, ai fini del Cbcr, dell' articolo 1, commi 145 e 146, della legge di Bilancio 2016, della direttiva 2016/881/Ue sullo scambio automatico di informazioni e dell' Action 13 del progetto Beps.

A partire dal periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2016, le società controllanti di gruppi multinazionali residenti nel territorio dello Stato (nel caso in cui la controllante estera non sia obbligata, le società controllate residenti), che hanno l' obbligo di redazione del bilancio consolidato e presentato un fatturato di gruppo, nel periodo d' imposta precedente, di almeno 750 milioni di euro, devono trasmettere all' Agenzia delle Entrate una rendicontazione riguardante una significativa serie di informazioni per giurisdizione fiscale, tra cui i ricavi – suddivisi tra quelli realizzati attraverso transazioni infragruppo e con terze parti -, il reddito ante imposte, le imposte pagate nel corso del periodo d'imposta, il capitale sociale, il numero di dipendenti alla fine del periodo d'imposta nonché la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali. I primi obblighi di comunicazione, relativi, tra gli altri, ai dati in precedenza riportati, sono da espletare entro il 31 dicembre 2017. Con Provvedimento n. 288555, 11 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione (intendendosi per tale il periodo che inizia il 1° gennaio 2016 o data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016), si intendono validamente presentate nei termini se inviate all'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data del Provvedimento n. 288555, ovvero entro il 9 febbraio 2018. 

Il modello di rendicontazione (allegato n.1 al Dm 23 febbraio 2017) prevede inoltre l'obbligo di comunicazione delle attività principali svolte da ciascuna entità appartenente al gruppo. Le stabili organizzazioni dovranno essere incluse nel Paese di effettivo insediamento ai fini fiscali e i relativi dati desunti dalla contabilità della casa-madre fiscalmente residente in altro Paese. Il modello, inoltre, prevede la possibilità di integrazione con informazioni supplementari attraverso le quali fornire ogni dettaglio che si ritenga necessario per agevolare la lettura dei dati.

Vanno incluse nella rendicontazione tutte le società consolidate integralmente o con il metodo del prorata, con esclusione delle entità incluse nel perimetro di consolidamento con il metodo del patrimonio netto. Risultano esonerate, infine, le società residenti che presentino il rendiconto tramite altra entità o che abbiano la controllante estera che, seppure esonerata, presenti su base volontaria la rendicontazione.

La predisposizione del modello del Cbcr è una disposizione che si inquadra quale parte integrante dell'orientamento ad una gestione del rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate improntata alla trasparenza e alla fattiva collaborazione. Senz'altro un utile strumento di dialogo con l' Autorità fiscale, specie se accompagnato, ove al momento possibile, dall'istituto della cooperative compliance. (Si veda alert del 12 dicembre 2017)

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