Energy alert - Corte cost. 51/2017

La Corte costituzionale – con la sentenza n. 51 /2017 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 28/2011 che prevedevano una misura interdittiva decennale, in caso di presentazione di dichiarazioni false o di documenti non veritieri in sede di richiesta di accesso a incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Corte costituzionale, con la decisione pubblicata recentemente, ha accolto la questione di legittimità sollevata in via incidentale dalla sesta sezione del Consiglio di Stato in relazione agli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del. d.lgs. n. 28/2011.

L'art. 23, comma 3, stabiliva che:

  • i soggetti che – ai fini della richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi – avessero fornito dati o documenti non veritieri, oppure avessero reso dichiarazioni false, non potessero essere ammessi a ricevere incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti;

  • tale misura interdittiva avesse durata decennale dalla data dell'accertamento e si applicasse non solo nei confronti della persona fisica o giuridica che avesse presentato la richiesta, ma anche al legale rappresentante che l'avesse sottoscritta, al soggetto responsabile dell'impianto e ad altri soggetti muniti di poteri direttivi.

L'art. 43, comma 1, dettava, poi, norma transitoria che prevedeva una misura interdittiva analoga per l'ipotesi di presentazione di dichiarazioni false o documenti non veritieri in sede di richiesta di accesso agli incentivi per impianti rientranti nel regime tariffario del decreto legge c.d. Salva Alcoa (art. 2-sexies del d.l. n. 3/2010).

La declaratoria di illegittimità costituzionale di queste disposizioni elimina le misure interdittive "accessorie" sopra descritte, ma non impedisce le conseguenze sfavorevoli collegate da altre disposizioni al rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere la concessione di benefici o incentivi (prima fra tutte la decadenza dai benefici ottenuti).

Benché la questione di legittimità fosse stata prospettata sotto plurimi profili (artt. 3, 25, 76 e 117, comma 1, Cost. in relazione anche all'art. 7 C.E.D.U.), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni per un vizio di carattere formale, in quanto ha rilevato una violazione della delega legislativa conferita con la legge n. 96/2010 e, quindi, una violazione dell'art. 76 Cost.

La Corte, in particolare, ha evidenziato come la misura interdittiva introdotta dalle norme impugnate fosse "eccentrica rispetto al perimetro dell’intervento disegnato dalla legge di delega", che in tema di infrazioni contemplava unicamente la possibilità di stabilire sanzioni penali o sanzioni amministrative, ma di natura pecuniaria.

Ultimi approfondimenti

Ulteriori approfondimenti

La riforma sulla tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione europea

apr 23 2024

Leggi tutto

Newsletter Real Estate

apr 22 2024

Leggi tutto

Piattaforme per il contatto medico-paziente e trattamento dei dati personali: le indicazioni del Garante

apr 08 2024

Leggi tutto

Aree di attività collegate