Indicazioni nutrizionali e sulla salute: dal 1 aprile in vigore le Nuove Sanzioni

In attuazione della delega prevista dall'art. 2 della L. 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013), il 17 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 ("Regolamento Claims").

Violazioni in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute

Il decreto legislativo, in vigore dal 1° aprile 2017, si compone di quindici articoli che introducono la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia d'indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Le sanzioni hanno carattere amministrativo pecuniario, salvo che il fatto non costituisca reato. L'art. 12 prevede, inoltre, in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dal decreto legislativo, la possibilità di irrogare la sanzione accessoria della sospensione del provvedimento abilitante allo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.

Da una prima analisi del decreto legislativo, è possibile rilevare come le sanzioni previste in relazione a condotte che integrano la violazione delle disposizioni in materia di indicazioni sulla salute siano più severe rispetto a quelle che violano indicazioni nutrizionali.

In particolare, l'utilizzo in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, di indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato o il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo, determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa che varia dai 3.000 al 12.000 euro (Art. 8). Analoga sanzione è prevista per la violazione degli obblighi concernenti indicazioni nutrizionali comparative di cui all'Art. 9 del Regolamento Claims (Art. 9).

Per quanto concerne, invece, le indicazioni sulla salute, l'utilizzo di indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa che varia dai 6.000 ai 24.000 euro, mentre il mancato rispetto delle condizioni applicabili alle stesse determina il pagamento di una somma che varia dai 3.000 ai 12.000 euro (Art. 10).

In ambo i casi, le sanzioni si inaspriscono quando le indicazioni nutrizionali e sulla salute danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un alimento. In questo caso, la condotta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che varia dai 3.000 ai 30.000 euro se l'indicazione è sulla salute, e da euro 2.000 ai 20.000 euro se l'indicazione è nutrizionale.

Il decreto legislativo prevede, inoltre, disposizioni specifiche in caso di indicazioni nutrizionali e sulla salute apposte su bevande contenenti più del 1,2% in volume di alcol (Art. 5). Queste condotte sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativo- pecuniaria che varia dai 5.000 ai 20.000 euro, se l'indicazione è sulla salute, e da 3.000 a 10.000 euro se l'indicazione è nutrizionale. Sono invece ammesse, come già consentito dall'art. 4, comma 3 del Regolamento Claims, le indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico, la riduzione del contenuto alcolico o la riduzione del contenuto energetico in bevande con un volume alcolico superiore all'1,2%.

Sono, infine, sanzionate con il pagamento di una somma che varia da 5.000 as 40.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, le indicazioni sulla salute di cui all'art. 12 del Regolamento Claims, e in particolare le indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento, le indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso e quelle che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o altre associazioni non contemplate nel regolamento (Art. 11).

Competenza sanzionatoria

L'art. 2 del D.lgs. 27/2017 identifica, quali autorità competenti ai fini dell'applicazione del decreto, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. L'art. 1 chiarisce che sono ad ogni modo fatte salve le attribuzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come previste dal D.lgs. 145/2007 e dal Codice del Consumo.

Il Decreto legislativo disegna un sistema in cui la competenza a reprimere le violazioni del Regolamento Claims spetta a una pluralità di soggetti, con evidenti ricadute in termini di certezza giuridica, per gli operatori del settore alimentare. Non chiari, appaiono, inoltre i criteri di riparto della competenza tra le diverse autorità.

L'AGCM continua a essere competente a sanzionare le violazioni del Regolamento Claims che integrano pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori o ipotesi di pubblicità ingannevole. Questo emerge non solo dalla lettura dell'Art. 2 ma anche dall'analisi dell'art. 3 del D.lgs. 27/2017 contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui all'art. 3 del Regolamento Claims.

La norma, infatti, nel sanzionare le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 lett. b) e c) del Regolamento Claims (indicazioni che danno adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti e che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un alimento) non menziona le indicazioni di cui alla lett. a) (indicazioni false, ambigue e fuorvianti), che restano, pertanto, di competenza dell'AGCM.

Se il carattere decettivo o meno dell'indicazione nutrizione o sulla salute si conferma essere  il criterio discriminante per il riparto della competenza tra AGCM e le altre autorità menzionate all'interno dell'articolo 2, l'applicazione pratica dello stesso non appare altrettanto pacifica. Molti, infatti, degli illeciti individuati all'interno del decreto come fattispecie autonome, sono stati valutati in passato come elementi volti a contribuire complessivamente alla decettività della comunicazione. Ne consegue che una medesima condotta (es. mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo delle indicazioni sulla salute autorizzate) rischia non solo di essere sanzionata più volte ma anche di generare decisioni plurime e potenzialmente contrapposte. 

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